Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14988

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14988
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28496/2015 R.G. proposto da : LIVORNO TERMINAL MARITTIMO AUTOSTRADE DEL MARE LTM SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N

18, presso lo studio dell’avvocato S G A (null) rappresentato e difeso dall'avvocato B P (BSSPLA53S24E625S) -ricorrente-

contro

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato C M (CCCMCL65E02H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati P A (PLTRNN74S48D612C), BORA LUCIA (BROLCU57M59B157V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FIRENZE n. 1617/2015 depositata il 29/09/2015 dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 aprile 2023 dal Consigliere F D P;
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M F, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1617/1/2015, depositata in data 29 settembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 627/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla l. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la l.r. n. 2 del 1971. La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva configurati tutti i presupposti di imposta di cui alla l. n. 281 del 1970. 2. Avverso la predetta sentenza la società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi: - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, nn. 2 e 3, e 61 d.lgs. 546/1992, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
-nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
-nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub. II nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, n. 5, e 61 d.lgs. 546/1992 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
-violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 l. n. 281 del 1970, art. 1 l.r. n. 2 del 1971 e articolo unico L.R. 85/1995 e succ. modifiche nonché degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
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