Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2022, n. 15874

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2022, n. 15874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15874
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D A, nato a Carapelle il 17/12/1959 avverso la sentenza emessa il 22/4/2021 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato E B, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale, riformava la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il reato di cui all'art.336 cod. pen., rigettando l'appello dell'imputato in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale era già intervenuta condanna in primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta rinuncia tacita all'appello proposto dal Procuratore generale, posto che nell'atto di impugnazione era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado in merito all'assoluzione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., tuttavia, nelle conclusioni presentate in forma scritta, non veniva ribadita la suddetta richiesta, avendo la parte pubblica concluso per la conferma della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., avendo la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 336 cod. pen., per il quale era intervenuta sentenza assolutoria in primo grado, senza ascoltare nuovamente i pubblici ufficiali nei cui confronti l'imputato aveva opposto minaccia e violenza.

2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., evidenziando come le sentenze di merito avevano ritenuto sussistente il reato sul presupposto che i fatti si erano svolti in un parcheggio pubblico, da ciò ritenendo sussistente la presenza di più persone che, potenzialmente, avrebbero potuto assistere alla
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