Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 28637

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In tema di status giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, la nomina di un tutore nello stato di provenienza, secondo la legge ucraina, deve essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, con la conseguenza che i minori, giunti in Italia accompagnati dal detto tutore e rappresentante legale, non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati, ai sensi della legge n. 47 del 2017.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 28637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28637
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310/2023 Numero di raccolta generale 28637/2023 Data pubblicazione 16/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: TUTELA MINORI Presidente FRANCESCO ANTONIO Ud.06/10/2023 PU GENOVESE Consigliere LAURA TRICOMI GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel. Consigliere LOREDANA NAZZICONE ROSARIO CAIAZZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26318/2022 R.G. proposto da: PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, presso la domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -ricorrente-

contro

B.V. S.O. B.R. B.A. S.S. -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CAGLIARI, nel proc.to n. 160/2022, depositato il 09/08/2022. Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310/2023 Numero di raccolta generale 28637/2023 Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 06/10/2023 dal Data pubblicazione 16/10/2023 Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il PG nella persona della Dott.ssa L D R che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Cagliari, con decreto pubblicato il 9/8/2022, ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del 5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari, con il quale era stato respinto il ricorso della Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 142/2015, volto alla nomina di un tutore (o di un protutore) ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore dei B.V. minori B.A.B.R. omissis nati in Ucraina, rispettivamente, il giunti in Italia dall'Ucraina l'8/3/2022. omissis Il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso, aveva rilevato che i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina, ai quali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore in applicazione dell'art. 245 del Codice di famiglia dell'Ucraina, che riconosce ai preposti agli istituti per l'infanzia tale qualifica, essendo tale disposizione, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (cui ha aderito, oltre l'Italia, anche l'Ucraina) di diretta applicazione. Il Tribunale aveva comunque incaricato il Servizio Sociale competente di «verificare le condizioni di ciascun minore, adottare eventuali interventi di sostegno opportuni>>, dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale in caso di eventuali elementi di pregiudizio In particolare, i giudici di appello, nel respingere il reclamo della Procura, hanno rilevato che tali minori (non rientrati in Ucraina, giunti in Italia a seguito come altri minori ucraini pure dell'invasione delle forze armate russe) non possono essere 2 di 10 Numero registro generale 26318/2022 Oscuramento d'Ufficio Numero sezionale 4310/2023 Numero di raccolta generale 28637/2023 qualificati come «minori non accompagnati», in base alla legge Data pubblicazione 16/10/2023 nazionale n. 47/2017, in quanto essi sono giunti in Italia accompagnati da un tutore legale nominato secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza, considerato che, in forza dell'art. 245 del Codice della famiglia dell'Ucraina essendo stato costituito l'orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia S.S. omissis '>> deve essere considerata per la F legge ucraina tutrice legale dei due minori, loro rappresentante legale, e tale nomina, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996, deve essere riconosciuta in Italia. La Corte d'appello, all'esito della discussione orale, a fronte delle importanti difficoltà per la tutrice dei minori (derivanti dalla mancata conoscenza della lingua italiana e del funzionamento delle istituzioni italiane), sollecita va con forza l'attivazione degli interventi di supporto e sostegno necessari da parte dei Servizi Sociali. Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari propone ricorso per cassazione, notificato il K.A. 5/8/2022, affidato d unico motivo, nei confronti di K.V. S.S. S.O. (che non svolgono difese). E' stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il PG presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Procura ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 245 del Codice della Famiglia dello Stato Ucraino e 5, 6, 14, 23 della Convenzione dell'Aja del 19/20/1996, in materia di misure di protezione dei minori, rilevando che le funzioni della tutrice ucraina, amministratrice dell'istituto per l'infanzia ove i minori in Ucraina erano stati collocati, sono indissolubilmente legate alla stabile presenza dei minori negli istituti stessi», cosicché al di fuori di tale 3 di 10 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310/2023 contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano ai sensi Numero di raccolta generale 28637/2023 dell'art. 2 della legge n. 47/2017, privi di assistenzablica one 16/10/2023 rappresentanza legale e quindi non accompagnati», secondo la definizione della nostra norma nazionale, e, ai sensi degli artt. 6 e 14 della Convenzione dell'Aja, lo Stato italiano, nel quale i minori ucraini si sono venuti temporaneamente a trovare, avendo abbandonato il proprio paese, a seguito di gravi disordini, è competente ad adottare le misure necessarie di protezione;
in ricorso, si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestato preoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano i minori rispetto ad esigenze fondamentali, non solo

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