Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/10/2022, n. 29742

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/10/2022, n. 29742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29742
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE EXART. 295 C.P.C.-

GIUDIZIO PENALE

Dott. A D PO - Consigliere - Dott. C P - Consigliere - Ud.26/5/2022 – CC Dott. F A - Consigliere - R.G.N. 9934/2021 Dott. R B' - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9934/2021 proposto da: M A, rappresentato e difeso dall’Avv. M M J D L e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
-ricorrente -

contro

S A, rappresentato e difeso dall’Avv. F V E G ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Margana n. 29, presso lo studio dell’Avv. A B;
-controricorrente - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa nel corso del procedimento R.G. n. 7921/2020 dal Tribunale Civile di Catania, in data 3 marzo 2021, con cui è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale pendente;
viste le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, sostituto procuratore generale, dott. R M ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. R B'.

RITENUTO CHE

1. con ordinanza del 3 marzo 2021, il Tribunale di Catania ha sospeso per pregiudizialità penale il processo di opposizione a decreto ingiuntivo intercorrente tra A M (ingiungente ed opposto) e A S (ingiunto ed opponente);

2. il contenzioso presso il giudice civile è nato dalla compravendita di un immobile da costruire, nel cui ambito il promittente acquirente (Murabito) ha versato un acconto e delle cambiali, parzialmente incassate dal promittente venditore (lo Scillato);

3. l’opera non è stata ultimata e quindi il promittente venditore, sul presupposto della risoluzione del rapporto, ha agito in sede civile per la restituzione degli acconti, con decreto ingiuntivo;

4. egli poi si è costituito anche parte civile nel processo per truffa instaurato su sua denuncia verso la controparte, chiedendo i danni e la restituzione delle cambiali non pagate;

4. il giudice civile, senza concedere l’esecutività al decreto opposto, ha dapprima richiamato C. 18918/2019 e quindi ha ritenuto che in ragione di quanto da essa statuito e «di quanto è disposto agli artt.295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., non essendovi nel presente giudizio la mera identità dei fatti dedotti ma, piuttosto, potendosi ravvisare negli elementi costitutivi del reato oggetto di imputazione (art. 640 c.p.) un collegamento con l’effetto giuridico dedotto nel processo civile, di talché possa dirsi integrato il presupposto di pregiudizialità», ricorressero i presupposti della sospensione necessaria per pregiudizialità penale 5. nei riguardi di tale provvedimento il Murabito è insorto con il presente regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

5. lo Scillato ha depositato note difensive;

6. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE

1. l’unico motivo del regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la sospensione in mancanza dei presupposti normativi previsti;

2. secondo il ricorrente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, sottolineando altresì come, nella fattispecie, i fatti dei due processi siano del tutto diversi e risultino solo collocati in posizione cronologicamente contigua;
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