Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40550
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17633-2020 proposto da: POLACCO MICHELE ANTONCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA

263, presso lo studio dell'avvocato G L D A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato I F;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - nonché

contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 505/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 23/12/2019. Udita la relazione della causa s\, cita nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso;
letta la memoria illustrativa finale depositata dalla difesa del ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 355/2016 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana rigettava l'azione di risarcimento dei danni proposta nei confronti di M A P, nella qualità di amministratore unico di Editoriale 2000 s.r.I., in relazione alla dedotta illegittima percezione di contributi pubblici erogati negli ann: da! 2007 al 2010, ai sensi della legge n. 250/1990, dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decidendo sull'appello formulato da: Procuratore regionale contabile, cui resisteva l'appellato, la Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti accoglieva il gravarne e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la responsabilità contabile- amministrativa del P, lo condannava al risarcimento dei danni, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nella misura di euro 3.110.481,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di effettiva percezione delle rate periodiche dei finanziamenti e agli interessi legali sull'importo così come rivalutato dalla sentenza al soddisfo, congiuntamente alla condanna al pagamento delle spese giudiziali. A fondamento dell'adottata decisione e sul presupposto che al P era stata contestata, nella richiamata qualità, l'illegittima percezione di contributi pubblici erogati tra il 2C07 e il 2010 ai sensi della legge n. 250/1990 dal suddetto Dipartimento, i! giudice contabile di appello rilevava che, ai fini della legittima erogazione della sovvenzione, occorreva la sussistenza del requisito imposto dalla legge dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nan sortendo alcuna rilevanza decisiva a tal proposito l'acquisto di copie da parte di un istituto di credito per finalità di sponsorizzazione. In particolare, il giudice contabile di appello - tenendo conto dell'applicabilità dell'art. 44 del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) e dell'art. 2 del d.P.9 n. 223/2010, nonché considerando che la citata legge n. 250/1990 ha posto, ecn il suo art. 3, precisi limiti quantitativi inerenti gli introiti pubblicitari della testata e, dunque, riflettenti il contenuto delle informazioni oggetto di di.:fJs:one - ha affermato che l'intento pubblicitario non può assumere carattere decisivo sul diverso piano dell'incidenza quantitatva celie vendite realizzate a fini pubblicitari dell'intera testata sul meccanismo di effettiva diffusione, circostanza, questa, pacificamente accertata anche nella fattispecie, per effetto delle vendite in blocco stipu!ate a favo del terzo compratore delle edizioni straordi:7er:e ricomprese nel ca!:o ilAzzato ai fini della corresponsione dei finanziamenti previsti dal!Thdica: legje n. 250/1990.Da ciò, secondo la Corte contabile di secondo grado, è conseguito il legittimo accertamento dell'antigiuridicità della condotta a carico del P e, quindi, è derivata la prova dell'effettiva sussistenza del danno erariale con riferimento all'indebita percezione dei contributi oggetto della domanda risarcitoria, computato equitativamente nella misura di euro 3.110.481,00, pari ad un terzo del danno accertato, defalcati, quindi, i restanti due terzi in relazione alla corresponsabilità dell'istituto di credito che aveva cooperato per l'approntamento del meccanismo elusivo della normativa in questione, predisponendo contratti idonei a garantire la diretta acquisizione dei finanziamenti previsti in favore dell'Editoriale 2000 s.r.I., mediante una specifica delega all'incasso.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e degli artt. 360 e 362 c.p.c., nonché dell'art. 207 del d. Igs. n. 174/2016, il P M A, basato su un unico complesso motivo. Ha resistito con controricorso solo la Procura Generale presso la Corte dei conti, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri si è limitata a depositare un mero atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. . Il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte nei sensi in precedenza riportati ed il difensore del ricorrente ha depositato, a sua volta, memoria illustrativa finale.
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