Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19933

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19933
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di IN PE, giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 73, comma 5 T.U. Stup., per avere detenuto a fine di cessione illecita a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana, tenuta presso la sua abita2ione, nonché per aver ceduto a terzi sostanza stupefacente di tipo imprecisato del valore di 170 euro, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il IN, a mezzo del difensore avv. Paolo Carrino.

2.1. Con un primo unitario motivo lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. in relazione al giudizio di condanna per la contestata cessione di sostanza stupefacente. In primo luogo, la motivazione formulata dalla Corte di appello finisce per porre in capo all'imputato l'onore di dare prova della provenienza dei 170 C rinvenuti al medesimo;
in secondo luogo, ritiene apoditticamente implausibile la giustificazione fornita al riguardo dal IN, che sin dall'udienza di convalida dichiarò che la somma di denaro in questione era in parte provento di un lavoro fatto presso l'officina di tale Gerardo e in parte di provenienza paterna. Inoltre, la motivazione è contraddittoria perché la Corte d'appello sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto ai fini della determinazione della pena dell'ipotesi di cessione;
ma ciò ha affermato sulla base unicamente della carenza di uno specifico e puntuale richiamo alla continuazione interna nell'ambito della motivazione del primo giudice, contraddicendo i numerosi richiami che il Tribunale ha operato a condotte di cessione;
e dovendosi comunque rilevare che vi è stata determinazione unitaria della pena senza specificazione delle singole voci di calcolo. Ciò determina, peraltro, anche una sostanziale assenza di motivazione rispetto alla doglianza difensiva formulata al riguardo.

2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio della motivazione a riguardo del confermato giudizio di sussistenza della recidiva reiterata contestata all'imputato. A fronte della puntuale doglianza difensiva formulata con l'atto di appello, la Corte distrettuale ha affermato che non può essere esclusa la recidiva per i numerosi precedenti penali riportati dal IN, conducenti a una prognosi attuale di pericolosità sociale. La violazione dell'art. 99 è integrata per il fatto che è stata ritenuta la recidiva reiterata nonostante il IN non abbia commesso un delitto essendo già recidivo. Infatti, a suo carico

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