Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 02/10/2018, n. 23930

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 02/10/2018, n. 23930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23930
Data del deposito : 2 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13719-2016 proposto da: R B A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI n.46, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F./P.I.11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n.121, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato F M;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1454/2015 della CORTE D'APPELLO di R CA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. L E RTO Che la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava per assoluto difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Equitalia sud s.p.a., diretta all'impugnazione dell'estratto di ruolo (rectius del ruolo, inteso quale atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ente creditore) relativo a pretese contributive dell'Inps, che si assumevano prescritte;
che la Corte territoriale - previo il rilievo dell'ammissibilità dell'opposizione all'atto in questione, concernente cartelle per contributi INPS inevasi non ancora notificate e la qualificazione dell'opposizione come azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell'Inps - osservava che il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius titolare sotto il profilo passivo del rapporto) era l'ente creditore, cioè l'Inps e non l'esattore, versandosi in una fase prodromica anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle demandata a quest'ultimo e non essendo dedotta l'invalidità di alcun atto esecutivo;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione parte ricorrente sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;
che Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
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