Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2018, n. 10595
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile C C nato il 05/08/1968 a MESSINA nel procedimento a carico di: STANCAMPIANO CARMELA nato il 01/06/1956 a BROLO RICCIARDO CALDERARO VITTORIA nato il 09/04/1952 a BREMBATE CURASI' GRAZIA CATENA nato il 16/08/1964 a SAN MARCO D'ALUNZIO inoltre: COMUNE DI BROLO (IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE) avverso la sentenza del 22/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PATTI sentita la relazione svolta dal Consigliere A C;sentite le conclusioni del PG S T che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi, l'avv. F M, in difesa di R C V e Curasi' Grazia Catena, che chiede l'inammissibilità del ricorso;deposita memorie difensive con allegate procure speciali e 2 massime. L'avv. S G, in difesa di S C, che chiede l'inammissibilità del ricorso della PC e si riporta alla memoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1. C C, persona offesa, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe emessa dal giudice delle indagini preliminari di Patti e con cui, all'esito dell'udienza preliminare, ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati S C, segretario comunale, R C V e C G C, responsabili in distinti periodi dell'area finanziaria ed amministrativa del comune di Brolo, per aver omesso o ritardato di compiere, ovvero per non avere espresso il motivo del ritardo, in relazione alla istanza della C che aveva reiteratamente richiesto di provvedere in ordine al rimborso di spese legali sopportate e connesse ad un procedimento penale a carico per il quale era intervenuta la archiviazione a proprio favore, in Brolo il 19 maggio e il 23 luglio 2016. 2. Ricorre la C, per il tramite del difensore, deducendo violazione di norma penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice di Patti, con argomentazioni illogiche e contraddittorie in merito alla sussistenza e connotazione dell'elemento oggettivo, ed errando nella interpretazione della norma penale, non ha ritenuto sussistente la formale messa in mora con diffida ad adempiere, in tal modo non valutando adeguatamente il tenore delle istanze che richiedevano reiteratamente di porre essere gli «adempimenti conseguenti» al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale a proprio carico conclusosi con la archiviazione, con conseguente violazione della fattispecie penale contestata agli imputati ex art. 328 secondo comma, cod. pen., che richiede esclusivamente che le istanze siano con immediatezza percepibili come diffide e messa in mora, rivolte a sollecitare il compimento di un atto da parte della pubblica amministrazione. 3. L'imputata Carmela S ha presentato memoria con cui deduce in primo luogo la insufficienza della nomina a difensore di fiducia «giusta nomina in atti», poiché non sufficiente per la proposizione del ricorso per cassazione, rilevando, inoltre, la sua inammissibilità poiché non evidenzia vizi della motivazione del giudice che, secondo i parametri fissati dall'art. 425 cod. proc. pen., ha correttamente effettuato una prognosi circa gli esiti della vicenda dibattimentale, non ritenendo che la stessa potesse offrire maggiori sviluppi, oltre ad apprezzare gli elementi disponibili ritenuti sufficienti per la pronuncia di proscioglimento.
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