Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2022, n. 44423

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2022, n. 44423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44423
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TE ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14 luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse all'impugnazione;
letta la memoria di replica del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo, altresì, la sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione al procedimento disciplinare promosso a carico dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di condanna di ID TE per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., nel quale è stato ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 361, commi primo e secondo, cod. pen., ritenuta non contestata l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del TE in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di ID TE, avv. Luca Benedetto Inzerillo, deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, in accoglimento dei quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. in quanto l'imputato, appartenente alla Polizia di Stato ed in servizio presso il reparto mobile, non può essere considerato quale "ufficiale o agente di polizia giudiziaria", dovendosi, al riguardo, distinguere tra tale "qualità" attribuita, in base al ruolo svolto, agli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art. 39 della legge n. 121 del 1981, e la funzione concretamente svolta. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno dell'il. febbraio 1986, in cui si prevede che i Reparti mobili dipendono dal Dipartimento di pubblica sicurezza, per contrasto con l'art. 109 Cost. che prevede che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Con il terzo motivo deduce l'erronea interpretazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. non configurabile nel caso in esame occupandosi l'imputato esclusivamente dell'esercizio delle funzioni di ordine pubblico. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. per insussistenza del reato, trattandosi di un reato di pericolo concreto e non astratto. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, posto che l'imputato non conosceva gli autori della tentata estorsione. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della vittima della tentata estorsione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Ritiene preliminarmente il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal Sostituto Procuratore Generale, sussiste nella fattispecie in esame l'interesse ad impugnare del TE in quanto correlato al conseguimento di un effetto penale più favorevole, quale, appunto, l'invocata assoluzione dal reato ascritto. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, elaborato una nozione di interesse ad impugnare nel procedimento penale che, a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, non è basata sul concetto di soccombenza, quanto, piuttosto, su una prospettiva utilitaristica, ossia sulla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693;
Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093). Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). Per quel che concerne l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di assoluzione, si ritiene pacificamente che questo manchi ogni qualvolta il proscioglimento sia adottato "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi