Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 4070

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In tema di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M., al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 4070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4070
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 Numero di raccolta generale 4070/2024 Data pubblicazione 14/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO Presidente CIVILE GENERALE LINA RUBINO Consigliere-Rel. – INTERCETTAZIONI AN MARIA CIRILLO Consigliere TELEFONICHE NON EMILIO IANNELLO Consigliere AUTORIZZATE VERSO MARCO DELL'UTRI Consigliere PARLAMENTARI Ud.27/11/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22652/2022 R.G. proposto da: HI OA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato OA HI ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE FERRARA ([...]) -ricorrente-

contro

MA EM, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA RAGUZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE DI GIACOMO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 Numero di raccolta generale 4070/2024 Data pubblicazione 14/02/2024 nonchè

contro

RU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè

contro

OZ ND, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TASSONE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO UA ([...]) -controricorrente- nonchè

contro

DE GI IG -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1823/2022 depositata il 18/03/2022. Sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Battista Nardecchia, che si riporta alle conclusioni scritte e chiede il rigetto del ricorso;
ascoltata la discussione degli avvocati presenti, avv. Salvatore Ferrara per il ricorrente, Avv. Bruno Tassone e avv. Gianfranco Passalacqua per il controricorrente ZI, avv. Oreste di Giacomo per il controricorrente LA, avv. Giuseppe Niccolini per il controricorrente EL;
2 di 21 Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Numero di raccolta generale 4070/2024 Consigliere LINA RUBINO. Data pubblicazione 14/02/2024 FATTI DI CAUSA 1. - IO NC propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, nei confronti di EN LA, NC EL, SA ZI e IG de MA, per la cassazione della sentenza n. 1823\2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, pubblicata il 18.3.2022, con la quale la corte d'appello lo condannava a risarcire i danni non patrimoniali nei confronti dei sig. LA, EL e ZI nella misura di euro 70.000 ciascuno. 2. - Resistono con distinti controricorsi EN LA, NC EL e SA ZI. IG de MA, intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede. Il ricorrente NC e il controricorrente ZI hanno depositato memorie. 3. - Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo: - Il procedimento penale a carico di IG de MA e IO NC per i reati di abuso d'ufficio agli stessi ascritti, l'uno quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e l'altro quale suo consulente tecnico, per aver, in concorso tra di loro e nell'ambito di un procedimento in fase di indagini preliminari, acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi alle utenze riconducibili a numerosi parlamentari, tra i quali gli odierni controricorrenti, si concludeva nel 2015 con l'assoluzione da parte della Corte d'appello di Roma con la formula perché il fatto non costituisce reato, con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili;
- la sentenza d'appello veniva impugnata sia dall'imputato NC sia dalle parti civili EL, ZI e LA;
- la Corte di cassazione, con sentenza n. 49538 del 2016, rigettava il ricorso proposto dall'imputato e, accertato l'intervenuto decorso 3 di 21 Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 del termine di prescrizione del reato, in accoglimento del ricorso delle Numero di raccolta generale 4070/2024 parti civili cassava con rinvio alla Corte d'appello di Roma quale Data pubblicazione 14/02/2024 giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché, essendo decorso il termine di prescrizione del reato, accertasse agli effetti civili la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in contestazione;
- con la sentenza qui impugnata, n. 1823 del 2022, la Corte d'appello di Roma, precisato che la natura del giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. è quella di una sostanziale traslatio iudicis, ha dichiarato in primo luogo inammissibili le domande proposte dalle parti civili nei confronti del De MA, all'epoca dei fatti svolgente le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica sulla base della legge n. 117 del 1988. Ha poi ritenuto che le stesse norme non potessero trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che, al contrario, per gli stessi fatti ben può essere chiamato a rispondere direttamente, anche in assenza di un reato ,accertato penalmente, sulla base dei criteri civilistici. Ciò premesso, ritenuti sussistenti i presupposti della responsabilità aquiliana, la Corte d'appello di Roma condannava il dottor NC, avendolo ritenuto responsabile di aver procurato ai controricorrenti un pregiudizio consistente nella lesione della riservatezza delle loro comunicazioni durante il periodo in cui erano parlamentari, in violazione di una prerogativa costituzionale, al pagamento in favore di ciascuno degli attori in riassunzione, LA, EL e ZI, dell'importo di euro 70.000 oltre lucro cessante. 4. - La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Collegio, all'esito della discussione in camera di consiglio, ha riservato il deposito della decisione nel termine previsto dall'art. 380 bis n. 1 c.p.c. 4 di 21 Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 4070/2024 Data pubblicazione 14/02/2024 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia in relazione alla eccezione, formulata dal NC fin dal primo grado, di aver agito nell'adempimento di un dovere. 1.1. - Sostiene che nel corso del giudizio di merito aveva più volte espressamente eccepito la scriminante dell'adempimento del dovere, essendosi limitato ad eseguire un ordine del magistrato ovvero ad ottemperare al decreto di acquisizione dei tabulati firmato dal PM de MA il 20 aprile 2017. Deduce di aver sostenuto nel giudizio di merito che l'ipotetico danno inflitto ai parlamentari sarebbe stato arrecato nell'adempimento di un obbligo di legge, ovvero nell'espletamento del suo incarico di c.t.u., e che la disobbedienza nell'espletare l'incarico conferito avrebbe potuto essere anche penalmente sanzionata, per cui le eventuali conseguenze negative di un comportamento dovuto non potevano in ogni caso essere qualificate come danno ingiusto, fonte di un obbligo risarcitorio a suo carico. Ricorda che era stato il Pubblico ministero che, con decreto 20 Aprile 2007, nel quale era precisata l'assoluta urgenza della richiesta, aveva disposto l'acquisizione su supporto informatico presso i vari operatori telefonici per suo tramite dei dati di traffico telefonico disponibili in entrata ed uscita per il periodo precedente ai 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento, in relazione a una serie di utenze telefoniche, alcune delle quali poi risultate intestate, tra gli altri, a parlamentari quali il LA, il ZI e il EL, nonché ad altri noti politici che non avevano intrapreso o proseguito l'azione civile, e che lui aveva solo adempiuto l'incarico affidatogli. Evidenzia che non spetta al consulente ma al Pubblico Ministero formulare la richiesta di autorizzazione al Parlamento, nel caso in cui destinatario di una intercettazione sia un parlamentare, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. 5 di 21 Numero registro generale 22652/2022 Numero sezionale 3963/2023 Numero di raccolta generale 4070/2024 1.2. – Assume che tutta l'attività per la quale era stato ritenuto Data pubblicazione 14/02/2024 civilmente responsabile costituiva quindi espletamento dell'incarico di consulente tecnico del Pubblico Ministero, in relazione al quale non avrebbe potuto rifiutare la propria opera senza esporsi alle sanzioni previste dalla legge, ed, in particolare, in caso di rifiuto di svolgere in tutto o in parte l'incarico affidatogli o di adempiere alle disposizioni impartite dal PM, la disobbedienza avrebbe potuto comportare per lui anche l'incriminazione per il reato di omissione di atti d'ufficio o di rifiuto di atti legalmente dovuti. 1.3. - Aggiunge che l'articolo 359 del codice di procedura penale non consente al consulente di rifiutare l'incarico a pena rincorrere in responsabilità penale, che le funzioni ausiliarie del consulente tecnico vengono svolte sotto la permanente direttiva del pubblico ministero nell'ambito degli specifici quesiti posti e quindi al consulente tecnico non possono essere demandate valutazioni, tipiche del pubblico ministero, quali la legittimità o meno della singola intercettazione. 1.4. - Quand'anche il tecnico incaricato percepisse l'illegittimità dell'ordine, sostiene che, in ogni caso, si tratterebbe di un ordine non sindacabile in quanto proveniente direttamente dall'autorità giudiziaria e come tale rientrante nell'ipotesi prevista dall'articolo 51 quarto comma codice penale, a norma del quale non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. 1.5.- Aggiunge che nel corso del giudizio di merito è stato escluso che avesse alcun motivo di avversione personale nei confronti degli odierni controricorrenti. Sottolinea poi che la condanna

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