Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2024, n. 31950

CASS
Sentenza
11 dicembre 2024
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11 dicembre 2024

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In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva, per effetto di successione ereditaria, di uno dei comproprietari di più masse patrimoniali da dividere è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, non determinando né la nascita di una nuova comunione, né l'alterazione oggettiva delle masse già esistenti tra gli originari comproprietari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2024, n. 31950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31950
Data del deposito : 11 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1808/2020 Numero sezionale 1084/2024 Numero di raccolta generale 31950/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *IPOTECARIA ANGELINA MARIA IN Presidente CATASTALE ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Ud.26/09/2024 PU UGO CANDIA Consigliere FABIO DI PISA Consigliere CA AR Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1808/2020 R.G. proposto da: AV UI e AR AL, rappresentati e difesi dall'avvocato PALTRINIERI GIAMPIERO ([...]), -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1040/2019 depositata il 28/05/2019, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere CA AR. Numero registro generale 1808/2020 Numero sezionale 1084/2024 Numero di raccolta generale 31950/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 11/12/2024 1. UI VA e VA CA hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine all'atto di divisione di più comunioni (6 aprile 2012, notaio Paolo Vincenzi, rep. 265408/38041), con cui l'Agenzia delle Entrate, qualificato l'atto come permuta, ha preteso la maggiore imposta – divisione concernente 4 immobili, di cui tre pervenuti a UI e RI VA in virtù della successione della madre OL DI, deceduta in data 6 maggio 2005, e del padre VA VA, deceduto in data anteriore al ventennio, ed uno acquistato dai fratelli UI e RI VA, in epoca anteriore al ventennio e, comunque, prima della morte della madre OL;
ad RI VA, deceduta in data 1° aprile 2011, è subentrata VA CA.

2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all'esito dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale ha escluso l'applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, in assenza dei presupposti (ultimo acquisto derivante da successione a causa di morte che coinvolge tutti i condividenti;
coinvolgimento di tutti i condividenti nei precedenti acquisti mortis causa o inter vivos) e data la natura eccezionale della disposizione.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti.

8.Si è costituita con controricorso l'Agenzia, concludendo per il rigetto del ricorso.

9.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 10. Risulta depositata una memoria della controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 di 7 Numero registro generale 1808/2020 Numero sezionale 1084/2024 1. I ricorrenti hanno denunciato, con un unico motivo, la violazione, Numero di raccolta generale 31950/2024 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 34, Data pubblicazione 11/12/2024 ultimo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata della divisione, anche in caso di divisione di masse plurime, fondate su più titoli, mortis causa e inter vivos, purchè l'ultimo derivante da successione a causa di morte. I ricorrenti hanno evidenziato che VA CA è subentrata nella posizione della madre ed ha stipulato proprio la divisione che avrebbe stipulato RI VA.

2.La censura è fondata. Nella presente fattispecie, ci troviamo in presenza del fenomeno delle cd. «masse plurime», consistenti in comunioni che

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