Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2012, n. 10387
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In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2764 cod. civ., nella specie esercitato dal locatore nei confronti di beni vincolati all'uso del bene locato, la mancata indicazione di tali beni da parte del creditore è priva di rilievo, atteso che l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. D V M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
ROMOGEST S.P.A. (C.F. 03842890489), in persona del procuratore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. PELLICO 24, presso l'avvocato C R C, rappresentata e difesa dall'avvocato B M, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO OTTAVO POLO TRICOT S.R.L.;
- intimata -
avverso il decreto n. 14/2009 del TRIBUNALE di PRATO, depositato il 04/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2012 dal Consigliere Dott. R M D V;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato C C R, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente all'interpretazione dell'art. 2564 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 4/6/2009 il Tribunale di Prato ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Romogest s.p.a., intesa ad ottenere l'ammissione in privilegio della somma di Euro 14.858,85 e non in chirografo, come disposto dal Giudice Delegato. Il Tribunale, premesso che il creditore si era insinuato al passivo del Fallimento chiedendo l'ammissione in privilegio ex art. 2764 c.c. del credito per canoni di occupazione, indennità di occupazione e rimborso spese legali per il procedimento di sfratto, operata la compensazione con debito di restituzione del deposito cauzionale, e che in ogni caso, il privilegio avrebbe potuto operare solo per i canoni locatizi, ha rilevato che l'istante non aveva assolto all'onere di indicare i beni oggettivamente vincolati,