Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/03/2021, n. 09019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/03/2021, n. 09019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09019
Data del deposito : 5 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ER REGYBY MUSTAPHA nato il 06/04/1984 avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 04/10/2019 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con cui E R M era stato condannato a pena di giustizia per i reato di cui agli artt. 81, comma 2, 497 bis, 495 cod. pen., assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 495 cod. pen., rideterminando la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come l'imputato avesse, senza alcun dubbio, la disponibilità della vettura sebbene non ne fosse proprietario, per cui il documento invi rinvenuto dovesse considerarsi nella sua disponibilità anche alla luce del rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato stesso, di attrezzatura idonei alla predisposizione di documenti di identità, oltre che al rinvenimento, sul suo cellulare, di contenuti riferibili alla contraffazione di documenti. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, essendo bsata sulla prsenza di precedenti gravi, reiterati e specifici, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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