Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2010, n. 7618
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie relativa a danno patito dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, per il pagamento dello stesso a soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, quale evento determinato dalle condotte inadempienti rispettivamente tenute, nonostante l'evidente alterazione del titolo, da due diversi istituti di credito, avendo l'uno posto l'assegno all'incasso e l'altro presentatolo in stanza di compensazione).
La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 31725/2005 31726/2005
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FEDERICO IO - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB NN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell?avvocato AB NN, rappresentato e difeso da se? medesimo;
- ricorrente -
contro
SANPAOLO MI SPA 06210280019, CREO ART SPA, CAPUTO ALDO, UT ASSIC SRL;
- intimati -
e sul ricorso n. 27821/2005 proposto da:
UT ASSICURAZIONI S.r.L. in persona del legale rappresentante Dott. UT SALVATORE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell?avvocato AB NN, che la rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
SANPAOLO MI SPA, CRED ART SPA, CAPUTO ALDO;
- intimati -
e sul ricorso n. 29850/2005 proposto da:
CREDITO ARTIGIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell?avvocato DI MAJO ADOLFO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente ?
contro
UT ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante Dott. UT SALVATORE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell?avvocato AB NN, che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a ricorso incidentale;
- controricorrente ?
e contro
IST SAN PAOLO TORINO SPA, CAPUTO ALDO;
- intimati -
e sul ricorso n. 31725/2005 proposto da:
SANPAOLO MI SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott. IOZZO ALFONSO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell?avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con ricorso incidentale;
- ricorrente ?
contro
UT ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante Dott. UT SALVATORE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell?avvocato AB NN, che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a ricorso incidentale;
- controricorrenti ?
e contro
CRED ART SPA, CAPUTO ALDO;
- intimati -
e sul ricorso n. 31726/2005 proposto da:
SANPAOLO MI SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott. IZZO ALFONSO elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell?avvocato TAMPONI MICHELE, che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;
- ricorrente ?
contro
AB NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell?avvocato AB NN, rappresentato e difeso da se? medesimo;
- controricorrenti ?
e contro
UT ASSIC SPA, CRED ARTIG SFA, CAPUTO ALDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3674/2004 della CORTE D?APPELLO di ROMA, Seconda Sezione Civile, emessa il 24/05/2004;
depositata il 02/09/2004;
R.G.N.4530/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/01/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;
udito l?Avvocato AB NN;
udito l?Avvocato DI MAJO ADOLFO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.4.2001 il tribunale di Roma accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla societa? Tuttolomomdo Ass.ni RL che denunciava la contraffazione dell?assegno bancario n. 0025534181 sbarrato e non trasferibile tratto, per l?importo di L. 86.342.470, sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni - successivamente incorporata dal AO MI spa - in favore della societa? Ambra Ass.ni spa, ed alla stessa spedito a mezzo raccomandata r.r., successivamente pagato a tale AL PU dalla negoziatrice Credito Artigiano spa filiale di Roma, nonostante la falsificazione del nominativo del beneficiario.
Resistevano gli istituti di credito, mentre restava contumace il PU.
Il tribunale condannava, quindi, il SA PA MI spa al risarcimento del danno subito dalla traente societa? DO nella misura. dei due terzi dell?importo dell?assegno con gli interessi legali dalla data di conferma dell?esito pagato. In alternativa, con la rivalutazione monetaria nei periodi di maggiore incidenza del tasso di inflazione della moneta, nonche? alle spese del giudizio liquidate con provvedimento di distrazione in favore del difensore, sul rilievo che la rimanente frazione dovesse restare a carico della DO RL in ragione dell?affidamento del titolo al servizio postale malgrado il suo rilevante importo, e che alla banca fosse addebitabile l?omesso, dovuto controllo del titolo in stanza di compensazione, essendo incontroverso l?inutile decorso del termine previsto dalla "stanza" per la contestazione della negoziazione effettuata dal Credito Artigiano che dichiarava esente da responsabilita?.
Il AO MI spa proponeva appello, al quale resistevano la DO RL ed il Credito Artigiano che proponevano anche appello incidentale.
Restava contumace il PU.
Con sentenza del 2.9.2004, la Corte d?Appello accoglieva, per quanto di ragione, l?appello principale, respingeva quelli incidentali, condannando il Credito Artigiano spa al pagamento della somma di Euro 14.864,05 in favore della DO Ass.ni spa, che condannava alla restituzione di tale somma al AO MI spa, nonche?
l?antistatario avv. IO AB alla restituzione allo stesso AO MI spa della meta? delle spese liquidate dal tribunale, con provvedimento di distrazione in suo favore.
Hanno proposto ricorsi principali per Cassazione (R.G. 27820/2005) l?avv. IO AB, affidato a tre motivi e la societa?
DO Assicurazioni (R.G. 27821/2005), affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso: al ricorso principale (R.G. 27820/2005) proposto dal AB, il AO MI spa, che ha anche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato (R.G. 31726/2005) nei confronti del ricorso proposto dal AB, entrambi affidati ad un motivo, e controricorso al ricorso principale proposto dalla DO Assicurazioni RL, con ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) affidato ad un motivo;
il Credito Artigiano che ha anche proposto ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) affidato ad un motivo;
la societa? DO Assicurazioni RL con controricorso al ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) proposto dal Credito Artigiano;
l?avv. IO AB con controricorso avverso il ricorso incidentale (R.G. 31726/2005) proposto dal AO MI spa nei confronti del ricorso principale dallo stesso proposto;
la societa? DO Assicurazioni RL avverso il ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) proposto dal SA MI spa nei confronti del ricorso principale dalla stessa proposto. La societa? DO Assicurazioni RL ed il Credito Artigiano hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi - principali, incidentali ed incidentale condizionato - vanno riuniti ai sensi dell?art. 335 c.p.c.. Ricorso AB (R.G. 27820 /2005).
Con il primo motivo il ricorrente principale avv. AB denuncia la violazione e erronea applicazione dell?art. 101 c.p.c. e dell?art.342 c.p.c., con riferimento all?art. 163 c.p.c. e segg., nonche?
dell?art. 93 c.p.c. quanto alla illegittima restituzione di somme, pronunciata nei confronti di soggetto - l?avv. IO AB - non citato personalmente nel giudizio di appello, e dunque estraneo a detto giudizio, con conseguente nullita? ed insanabilita? della statuizione e con, violazione del principio del contraddittorio. Con ulteriore A vizio di motivazione. Altresi? con violazione ed erronea applicazione dell?art. 112 c.p.c., non avendo la appellante mai domandato la condanna diretta del legale distrattario alla restituzione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell?art. 348 c.p.c., comma 1, con riferimento all?art. 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilita?
dell?appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.
Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell?art. 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla L. n. 353 del 1990), con riferimento all?art. 389 c.p.c., per avere la Corte di
merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in