Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46887
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASARIN ANDREA nato a ALESSANDRIA il 02/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere R B;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avvocato A C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta nell'interesse di A C volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di omicidio premeditato e commesso, con sevizie e crudeltà, il 27 giugno 2006 ad Alessandria. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione A C, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che il provvedimento impugnato, negando l'acquisizione di elementi nuovi idonei a superare il precedente giudicato cautelare in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, ha citato in modo inapibropriato principi giurisprudenziali in materia di effetti devolutivi dell'appello cautelare, mancando di considerare le pronunce di legittimità che avevano riconosciuto, in tale materia, al Tribunale il potere di porre alla base della decisione altre valutazioni cautelari. In ragione di ciò, i Giudici di merito non avrebbero potuto omettere di considerare i rilievi in sede di discussione fondati sulla consulenza del dottor T, avuto riguardo all'esclusione di quelle condizioni di efferatezza del delitto che avevano condotto a suo tempo a ritenere il pericolo di reiterazione della condotta. Inoltre, le dichiarazioni dei testi B e O C, introdotte a sostegno delle tesi difensive, sono state svalutate puntando l'attenzione solamente su espressioni colorite che risultano in sé del tutto prive di valenza indicativa. Né poteva escludersi la rilevanza delle dichiarazioni dei testi Lunghi e Suzzi. E' stata illogicamente negata l'attendibilità delle indagini che consentivano di rilevare solo undici contatti online del ricorrente con prostitute in ben due anni. Sulla base di tale erroneo percorso si è giunti a formulare le conclusioni circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari seppure con "braccialetto elettronico". 3. Con successiva memoria in data 28 maggio 2022, comprendente motivi nuovi, la difesa ribadisce le doglianze mosse nel ricorso, censurando in particolare i ragionamenti svolti dal Tribunale in ordine ai limiti delle deduzioni devolvibili nel giudizio di appello cautelare, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia. Rileva che l'erroneità di tali ragionamenti ha condotto i Giudici di merito ad incorrere in violazione di legge e vizi della motivazione, laddove sono rimaste non considerate le deduzioni difensive fondate sulla consulenza del dott. T, il cui contenuto risultava idoneo a smentire la medesimezza del quadro cautelare.
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