Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 49546
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBRESCIA nel procedimento a carico di: GAETA FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/08/1976 LRDI GIANCARLO nato a MANFREDONIA il 16/06/1979 RUSSO RAFFAELE nato a TORINO il 02/10/1976 RENZULLI ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/09/1974 nel procedimento a carico di questi ultimi MASTRANGELO COSIMO nato a CERIGNOLA il 28/09/1968 RIONTINO MICHELE nato a CERIGNOLA il 22/12/1971 SABINO SERGIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/10/1975 SGARAMELLA GIANFRANCO nato a CERIGNOLA il 21/03/1969 avverso l'ordinanza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero e per l'inammissibilità dei ricorsi di R R, R A, L G e G F;sentito l'Avvocato P B che, in difesa di GAETA FRANCESCO, MASTRANGELO COSIMO, SGARAMELLA GIANFRANCO e RIONTINO MICHELE, ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito MICHELE MASSIMILIANO PILADE D'AMBRA che, in difesa di SABINO SERGIO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito l'Avvocato MICHELE GUERRA che, in difesa di RENZULLI ANTONIO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito l'Avvocato FRANCO CARLO COPPI che, in difesa di RUSSO RAFFAELE, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato GABRIELE ESPOSTO che, in difesa di LRDI GIANCARLO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per un verso, R R, Antonio R, G F, L G, per mezzo dei rispettivi difensori e per altro verso, impugnano l'ordinanza del 1° aprile 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in relazione al delitto di tentativo di rapina pluriaggravata ai danni del caveau della società "Vedetta 2 Mondialpol" oltre che per una serie di reati satellite anche in materia di armi e furto. Deducono:
2. Il Pubblico ministero: 2.1. "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod.pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento - art. 606 co. 1 lettera b) ed e) c.p.p.". Il Pubblico ministero deduce l'erronea esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., sia sotto forma della modalità mafiosa, sia sotto quella dell'agevolazione. a) Con riguardo alla modalità mafiosa, il Pubblico ministero osserva che il Tribunale l'ha esclusa sul presupposto della mancanza -sul territorio di Brescia- di un'organizzazione di tipo mafioso. A tale proposito osserva che l'argomentazione del Tribunale si allontana dai principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha più volte spiegato che ai fini della // "..S.`"*- -1,- n.._, configurabilità dell'aggravante in esame non è necessaria l'effettiva partecipazione a un'associazione di tipo mafioso né la riconoscibile presenza di un'associazione siffatta sul territorio, essendo sufficiente che la condotta, così come realizzata, sia idonea a evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Aggiunge che nella sentenza n. 35431 del 2.7.2019, la Corte di cassazione, in un caso affatto analogo a quello in esame, ha riconosciuto la circostanza aggravante del metodo mafioso dal tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, l'attenta pianificazione dello stesso, le modalità brutali di realizzazione, l'impiego di uomini e mezzi, l'uso di armi con esplosione di colpi e il compimento dell'atto in pochi minuti, ossia di elementi emersi anche nel presente procedimento. b) Con riguardo alla finalità agevolatrice, il Pubblico ministero sostiene che il tribunale ha trascurato tutta una serie di elementi conducenti nel senso della sua configurabilità, quali l'accertata esistenza della cosca Pelle-Vollaro di San Luca in Calabria e quella dei Piarulli-Ferraro e Di Tommaso di Cerignola;
che tutti gli indagati erano a conoscenza o consapevoli della stretta connessione e della stretta correlazione dei loro correi con i clan mafiosi calabresi e pugliesi;
che nell'appartamento di via Goldoni n. 20 è stata ritrovata una nota contenente la ripartizione del bottino;
che in questa divisione si rinveniva una voce riferita a "famiglie", da considerarsi un evidente rimando alle sopra menzionate famiglie di malavita organizzata;
che F e M non hanno mai nascosto ai propri correi la finalità agevolatrice in favore delle rispettive cosche di appartenenza. Denuncia anche la contraddittorietà della motivazione che, pur in presenza di tali elementi, ha negato la sussistenza dell'aggravante.
3. R R e R A.
3.1. Per il solo R R: "Art. 606 c. 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 268 comma 4 c.p.p. e 293 comma 3 c.p.p.: mancanza, contraddittorietà della motivazione in ordine alla non dichiarata nullità dell'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia a seguito della riconosciuta compressione del diritto di difesa". Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento impugnato là dove il Tribunale, pur riconoscendo una compressione del diritto di difesa, non ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare, ma si è limitato a dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di cui il Pubblico ministero aveva ingiustificatamente rifiutato di rilasciare copia, non avendo autorizzato la trasposizione su supporto informatico dell'intercettazione audio-video captata in data 11 marzo 2022 all'interno del capannone di Cazzago San Martino. A sostegno della deduzione viene citata la sentenza n. 20300 del 2010 con la quale questa Corte di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale l'ingiustificato rifiuto da parte del PM di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, pur non inficiando l'attività di ricerca della prova, causa un'illegittima compressione del diritto di difesa, che deve essere sanzionata con la nullità dell'ordinanza. Precisa che l'intercettazione in questione, pur non essendo l'unico elemento indiziario, ha fondato il titolo cautelare, essendo stata valorizzata dal G.i.p. ai fini della ritenuta imminenza dell'azione delittuosa. Aggiunge che non è condivisibile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravità indiziaria pur senza utilizzare l'intercettazione di che trattasi, in assenza della quale non vi sono elementi a carico di R. Conclude, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza.
3.2. Per R e per R (e anche per L G): "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la loro presenza nel covo non può essere considerato un atto indicativo della loro volontà di partecipare all'assalto armato, stante l'assenza di ulteriori elementi a loro carico. Secondo la difesa, inoltre, gli atti posti in essere fino al momento dell'intervento delle Forze dell'odine "pur essendo univoci e di una certa consistenza, non possono essere ritenuti idonei (...) a conseguire l'obiettivo", perché incompleti, mancando l'escavatore che costituiva il mezzo principale per la realizzazione del piano criminoso e, in quanto tale, fondamentale per saggiare l'idoneità degli atti. Osserva anche che risulta erroneamente intesa l'ora stabilita per l'assalto giacché, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., quello era stato programmato per la tarda serata e non per il pomeriggio.
3.3. Sono successivamente pervenute note nell'interesse di R, con le quali la difesa ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
4.
LRDI
Giancarlo. 4.1. "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Il motivo è identico a quello esposto al paragrafo precedente, alla cui ••n_,0 lettura si rimanda.
5. GAETA F. 5.1. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. C) ed E) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 6 e 8 bis c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione dell'indagato per consentire la sua partecipazione all'udienza di trattazione del riesame. Precisa che il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione perché essa non era stata proposta contestualmente all'istanza di riesame. Secondo la difesa tale motivazione è illogica, perché non considera che la richiesta era stata presentata quando non erano ancora spirati i termini per l'impugnazione, così che essa doveva considerarsi un unicum rispetto all'istanza di riesame. Precisa che non era stato ancora emesso il decreto di fissazione dell'udienza e che non erano ancora pervenuti gli atti dalla Procura della Repubblica. 5.2. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 5 c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il secondo
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero e per l'inammissibilità dei ricorsi di R R, R A, L G e G F;sentito l'Avvocato P B che, in difesa di GAETA FRANCESCO, MASTRANGELO COSIMO, SGARAMELLA GIANFRANCO e RIONTINO MICHELE, ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito MICHELE MASSIMILIANO PILADE D'AMBRA che, in difesa di SABINO SERGIO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito l'Avvocato MICHELE GUERRA che, in difesa di RENZULLI ANTONIO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero;
sentito l'Avvocato FRANCO CARLO COPPI che, in difesa di RUSSO RAFFAELE, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato GABRIELE ESPOSTO che, in difesa di LRDI GIANCARLO, ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per un verso, R R, Antonio R, G F, L G, per mezzo dei rispettivi difensori e per altro verso, impugnano l'ordinanza del 1° aprile 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in relazione al delitto di tentativo di rapina pluriaggravata ai danni del caveau della società "Vedetta 2 Mondialpol" oltre che per una serie di reati satellite anche in materia di armi e furto. Deducono:
2. Il Pubblico ministero: 2.1. "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod.pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento - art. 606 co. 1 lettera b) ed e) c.p.p.". Il Pubblico ministero deduce l'erronea esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., sia sotto forma della modalità mafiosa, sia sotto quella dell'agevolazione. a) Con riguardo alla modalità mafiosa, il Pubblico ministero osserva che il Tribunale l'ha esclusa sul presupposto della mancanza -sul territorio di Brescia- di un'organizzazione di tipo mafioso. A tale proposito osserva che l'argomentazione del Tribunale si allontana dai principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha più volte spiegato che ai fini della // "..S.`"*- -1,- n.._, configurabilità dell'aggravante in esame non è necessaria l'effettiva partecipazione a un'associazione di tipo mafioso né la riconoscibile presenza di un'associazione siffatta sul territorio, essendo sufficiente che la condotta, così come realizzata, sia idonea a evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Aggiunge che nella sentenza n. 35431 del 2.7.2019, la Corte di cassazione, in un caso affatto analogo a quello in esame, ha riconosciuto la circostanza aggravante del metodo mafioso dal tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, l'attenta pianificazione dello stesso, le modalità brutali di realizzazione, l'impiego di uomini e mezzi, l'uso di armi con esplosione di colpi e il compimento dell'atto in pochi minuti, ossia di elementi emersi anche nel presente procedimento. b) Con riguardo alla finalità agevolatrice, il Pubblico ministero sostiene che il tribunale ha trascurato tutta una serie di elementi conducenti nel senso della sua configurabilità, quali l'accertata esistenza della cosca Pelle-Vollaro di San Luca in Calabria e quella dei Piarulli-Ferraro e Di Tommaso di Cerignola;
che tutti gli indagati erano a conoscenza o consapevoli della stretta connessione e della stretta correlazione dei loro correi con i clan mafiosi calabresi e pugliesi;
che nell'appartamento di via Goldoni n. 20 è stata ritrovata una nota contenente la ripartizione del bottino;
che in questa divisione si rinveniva una voce riferita a "famiglie", da considerarsi un evidente rimando alle sopra menzionate famiglie di malavita organizzata;
che F e M non hanno mai nascosto ai propri correi la finalità agevolatrice in favore delle rispettive cosche di appartenenza. Denuncia anche la contraddittorietà della motivazione che, pur in presenza di tali elementi, ha negato la sussistenza dell'aggravante.
3. R R e R A.
3.1. Per il solo R R: "Art. 606 c. 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 268 comma 4 c.p.p. e 293 comma 3 c.p.p.: mancanza, contraddittorietà della motivazione in ordine alla non dichiarata nullità dell'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia a seguito della riconosciuta compressione del diritto di difesa". Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento impugnato là dove il Tribunale, pur riconoscendo una compressione del diritto di difesa, non ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare, ma si è limitato a dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di cui il Pubblico ministero aveva ingiustificatamente rifiutato di rilasciare copia, non avendo autorizzato la trasposizione su supporto informatico dell'intercettazione audio-video captata in data 11 marzo 2022 all'interno del capannone di Cazzago San Martino. A sostegno della deduzione viene citata la sentenza n. 20300 del 2010 con la quale questa Corte di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale l'ingiustificato rifiuto da parte del PM di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, pur non inficiando l'attività di ricerca della prova, causa un'illegittima compressione del diritto di difesa, che deve essere sanzionata con la nullità dell'ordinanza. Precisa che l'intercettazione in questione, pur non essendo l'unico elemento indiziario, ha fondato il titolo cautelare, essendo stata valorizzata dal G.i.p. ai fini della ritenuta imminenza dell'azione delittuosa. Aggiunge che non è condivisibile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravità indiziaria pur senza utilizzare l'intercettazione di che trattasi, in assenza della quale non vi sono elementi a carico di R. Conclude, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza.
3.2. Per R e per R (e anche per L G): "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la loro presenza nel covo non può essere considerato un atto indicativo della loro volontà di partecipare all'assalto armato, stante l'assenza di ulteriori elementi a loro carico. Secondo la difesa, inoltre, gli atti posti in essere fino al momento dell'intervento delle Forze dell'odine "pur essendo univoci e di una certa consistenza, non possono essere ritenuti idonei (...) a conseguire l'obiettivo", perché incompleti, mancando l'escavatore che costituiva il mezzo principale per la realizzazione del piano criminoso e, in quanto tale, fondamentale per saggiare l'idoneità degli atti. Osserva anche che risulta erroneamente intesa l'ora stabilita per l'assalto giacché, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., quello era stato programmato per la tarda serata e non per il pomeriggio.
3.3. Sono successivamente pervenute note nell'interesse di R, con le quali la difesa ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
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LRDI
Giancarlo. 4.1. "Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 628 c.p. e 273 c.p.p. erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo di rapina pluriaggravata". Il motivo è identico a quello esposto al paragrafo precedente, alla cui ••n_,0 lettura si rimanda.
5. GAETA F. 5.1. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. C) ed E) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 6 e 8 bis c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione dell'indagato per consentire la sua partecipazione all'udienza di trattazione del riesame. Precisa che il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione perché essa non era stata proposta contestualmente all'istanza di riesame. Secondo la difesa tale motivazione è illogica, perché non considera che la richiesta era stata presentata quando non erano ancora spirati i termini per l'impugnazione, così che essa doveva considerarsi un unicum rispetto all'istanza di riesame. Precisa che non era stato ancora emesso il decreto di fissazione dell'udienza e che non erano ancora pervenuti gli atti dalla Procura della Repubblica. 5.2. "Nullità del provvedimento impugnato per omessa e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) del codice di rito in relazione all'art. 309 c. 5 c.p.p. relativamente alla mancata traduzione dell'indagato". Con il secondo
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