Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2021, n. 24414
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Nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.
In conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e attuazione, l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi; ne consegue l'illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente stesso che, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.
La circolare del dirigente scolastico che, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, non ricerchi un ragionevole accomodamento con il docente dissenziente, pur illegittima, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina, pertanto, le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché con essa il dirigente scolastico non connota in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né condiziona la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.
Sul provvedimento
Testo completo
24414 2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Pietro CURZIO Primo Presidente R.G. 11794/2015 Pasquale D'ASCOLA Presidente di sezione Cron. 24414 Giacomo TRAVAGLINO Presidente di sezione Rep. Antonio VALITUTTI Consigliere U.P. cam. 6/7/2021 Massimo FERRO Consigliere Consigliere Rel. Alberto GIUSTI affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Lina RUBINO Consigliere Caterina MAROTTA Consigliere Milena FALASCHI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 11794/2015 proposto da: PP NC, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Carlo Mirabello, n. 23;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI "ALESSANDRO CASAGRANDE" DI TERNI, in persona del le- gale rappresentante pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uffici di questa do- miciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrenti -
7 29 IT per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia, se- zione lavoro, n. 165/14 depositata il 19 dicembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carmelo Sgroi, che ha chiesto l'accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo, il rigetto del primo, del se- condo e del quarto motivo, l'inammissibilità dell'ottavo motivo e l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Nel corso degli anni 2008 e 2009 il professor NC OL, 1.- docente di ruolo di materie letterarie presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi "Alessandro Casagrande" di Terni, venne sottoposto a procedimento disciplinare, tra l'altro, perché, prima dell'inizio delle sue ore di lezione nella classe III A del suddetto Istituto, rimuoveva sistematicamente, in "autotutela", il crocifisso dalla parete dell'aula, per poi riappenderlo al termine delle stesse, così contravvenendo ad una circolare del dirigente scolastico che aveva recepito una richiesta di affissione del simbolo proveniente dagli studenti riuniti in assem- blea.
2. Nell'aula della classe III A il crocifisso era stato affisso, ini- zialmente, su richiesta avanzata da due alunne all'assistente tecnico, depositario degli arredi scolastici. Il professor OL manifestò a più riprese, sia agli studenti che ad alcuni colleghi e al dirigente scolastico, la propria disapprovazione verso la presenza del simbolo religioso, reclamando il rispetto della M - 2 - propria libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa e del principio di neutralità della scuola pubblica. Dal canto loro, gli studenti, nell'assemblea di classe tenutasi il 18 ottobre 2008, deliberarono, a maggioranza, di mantenere affisso il simbolo durante tutte le ore di lezione, comprese quelle del professor OL. All'assemblea fecero seguito la circolare n. 25/65 del 21 ottobre 2008, con cui il dirigente scolastico richiamò i docenti al dovere di ri- spettare la volontà espressa dagli studenti, e l'ordine di servizio in da- ta 23 ottobre 2008, con il quale lo stesso dirigente impartì la disposi- zione che il simbolo religioso fosse fissato stabilmente alla parete, dif- fidando formalmente il docente "dal continuare in questa rimozione che sta creando negli studenti frustrazione, incertezza e preoccupa- zione". Il 3 novembre 2008 si tenne il consiglio di classe della III A, du- rante il quale si diede atto: della situazione di "laicità pluralista" della scuola;
della circostanza che all'interno della classe la presenza del simbolo non aveva creato alcun problema agli alunni, tra cui vi erano anche ragazzi musulmani e provenienti dall'Europa orientale;
della necessità di risolvere il problema onde "smorzare la tensione di quest'ultimo periodo". Il professor OL provvide nuovamente, il 5 novembre 2008, a rimuovere il simbolo all'inizio della lezione, per poi riappenderlo al termine di essa. Su segnalazione del dirigente dell'Istituto, la Direzione scolastica regionale avviò il procedimento disciplinare, anche per le offese ("cialtrone", "poco democratico”, “di scarso spessore", "approssimati- vo") rivolte dal professor OL allo stesso dirigente scolastico nel corso del consiglio di classe. L'11 febbraio 2009 il Consiglio di disciplina per il personale docen- te, esprimendo il parere previsto dall'art. 503 del d.lgs. 16 aprile un - 3 - " 1994, n. 297, ritenne che al professor OL dovesse essere irroga- ta la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni, in particolare rilevando che: l'insegnante aveva reiteratamente attuato un comportamento in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza degli alun- ni;
quella volontà era stata poi accolta dal dirigente scolastico, che - ne aveva prescritto il rispetto a tutti i docenti con la circolare, seguita da una diffida indirizzata specificamente al professor OL, il quale avrebbe dovuto osservare le disposizioni del superiore gerarchico;
il richiamo alla libertà di insegnamento era pretestuoso, perché - smentito dai comportamenti del docente, in palese contrasto con la volontà espressa dai docenti nel consiglio di classe;
il docente era venuto meno consapevolmente all'obbligo di rap- - portarsi con gli altri organi collegiali ai fini del raggiungimento degli obiettivi condivisi;
il gesto di "togliere e mettere" il crocifisso, collegato all'ingresso in aula dell'insegnante, non era educativo, perché non teneva conto della particolare sensibilità dei soggetti in fase evolutiva a lui affidati;
con il comportamento complessivamente tenuto, l'incolpato era venuto meno ai doveri, alla responsabilità e alla correttezza cui devono essere sempre improntate l'azione e la condotta di un docente, considerata la sua funzione educativa e formativa. Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di disciplina, il di- rigente dell'Ufficio scolastico provinciale irrogò al OL la sanzione della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni, che fu eseguita a decorrere dal 16 febbraio 2009. 3.- Con due distinti ricorsi, poi riuniti, il professor NC OL ha impugnato dinanzi al Tribunale di Terni, sezione lavoro, sia l'ordine - 4 - di servizio del dirigente scolastico, sia il provvedimento dell'Ufficio scolastico che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospen- sione dall'insegnamento per trenta giorni: il primo, in quanto discri- minatorio nei confronti dei docenti che non si riconoscevano nel croci- fisso;
il secondo, poiché volto a sanzionare una condotta che, ad av- viso del ricorrente, costituiva invece legittimo esercizio del potere di autotutela in relazione ai diritti fondamentali di libertà di insegnamen- to e di libertà di coscienza in materia religiosa.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 122/13 depositata il 29 marzo 2013, ha respinto le domande del docente. Il giudice del lavoro ha richiamato la sentenza della Grande Ca- mera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 marzo 2011, nel caso SI e altri c. Italia, decisione per la quale la presenza del sim- bolo nella scuola pubblica, di per sé, non pregiudica il diritto degli alunni all'istruzione, la libertà educativa dei genitori nei confronti dei figli e quella di coscienza e religione, e non pone in essere discrimina- zioni su base religiosa. Secondo il giudice del lavoro di Terni, se la presenza del crocifisso non produce una indebita influenza sugli allievi, a maggior ragione non è idonea, in quanto tale, a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ovvero di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazio- ne ben superiori a quelle di un ragazzo. Ha osservato il Tribunale che la presenza del simbolo non impedi- sce ad un insegnante di esercitare nei confronti dei propri alunni le sue funzioni di docente e di educatore in linea con i suoi convincimen- ti morali o filosofici. Il giudice del lavoro di Terni ha escluso che la determinazione del dirigente scolastico, di recepimento della volontà degli studenti, come manifestata nell'assemblea di classe, abbia comportato per il profes- sor OL un trattamento meno favorevole rispetto a quello che è - 5- Ни stato o sarebbe stato riservato ad un altro docente in una situazione analoga. La circolare n. 25/65 è stata diretta a tutti gli insegnanti, in- dipendentemente dalle loro convinzioni religiose, allo scopo di rispet- tare la volontà degli studenti della classe III A. Ha puntualizzato inol- tre il Tribunale che la circolare non riguardava tutte le aule della scuola e, pertanto, non imponeva né assicurava la presenza del croci- fisso ovunque, sicché tale simbolo poteva mancare anche ove, even- tualmente, fossero presenti insegnanti di fede cattolica. - -Tanto meno - ha osservato il primo giudice sono ravvisabili, nel caso concreto, molestie riconducibili al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, essendo da escludere che gli atti posti in essere dal dirigente scolastico siano stati motivati da ragioni religiose "consi- stenti nel positivo apprezzamento per i valori cristiani, esplicitato nel- la circolare". Tale circolare, infatti, nel richiamare la decisione degli allievi, aggiunge sì che la scelta degli studenti è "coerente con la cul- tura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fonda- mentale, e con le leggi e la Costituzione di questo Paese";
l'affermazione, tuttavia, "non appare espressione di un giudizio posi- tivo sui valori cristiani, ma enunciazione di un fatto oggettivo, non es- sendo revocabile in dubbio, quanto meno sotto il profilo storico, che il pensiero cristiano ha influito in modo