Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/09/2018, n. 22428

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/09/2018, n. 22428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22428
Data del deposito : 21 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18792-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 8422/2017 depositata il 13/07/2017, nella causa tra: COOP. LAVORO E GIUSTIZIA SOCIETA' A MP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;

- ricorrente -

contro

FIBE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'

AREZZO

18, presso lo studio 2/to, dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B G C;

- controricorrente -

nonchè

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROVINCIA DI CASERTA;

- intimati -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere G B;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale U D A, il quale conclude perché sia affermata la giurisdizione ordinaria. Rilevato che 1. La Società Cooperativa Lavoro e Giustizia a m.p. ha adito il Tribunale di Napoli con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere nei confronti di FIBE s.p.a. la condanna al pagamento di 501.368,50 euro a titolo di corrispettivi non pagati per il servizio di guardiania armata eseguito negli anni 2007 e 2008 presso alcuni siti di stoccaggio rifiuti affidati alla FIBE in Campania.

2. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del T.A.R. Lazio.

3. La Cooperativa ha riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Lazio che ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ric. 2017 n. 18792 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- 4. Secondo il Tribunale civile di Napoli la controversia è di competenza della giurisdizione amministrativa perché le prestazioni della Coop. possono ricondursi all'esercizio di un potere pubblico autoritativo e discrezionale della p.a. Rileva specificamente il Tribunale civile di Napoli che la controversia ricade nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio in base all'art. 133, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) e all'art. 135, comma 1, lett. e) dello stesso d.lgs./ secondo i quali le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, posta in essere con comportamenti della p.a. riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relativi a diritti costituzionalmente tutelati, ricadono nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio. Le attività svolte dalla Coop. Lavoro e Giustizia si collocano in un periodo temporale (dicembre 2007 - ottobre 2008 e agosto 2008 - aprile 2009) in cui le società affidatarie della gestione rifiuti agivano sotto la direzione della autorità pubblica in forza del al decreto legge n. 245/2005 (convertito in legge 21/2006) che aveva disposto la risoluzione ex lege dei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania con le imprese affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in regime di esclusiva, prevedendo che comunque le società Ric. 2017 n. 18792 sez. SU - ud. 17-04-2018 -3- affidatarie erano ancora tenute ad assicurare la prosecuzione del servizio. Alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento dell'attività era stato designato il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente una Unità di stralcio presso la Presidenza.

5. La causa è stata quindi riassunta davanti al T.A.R. Lazio che tuttavia non condividendo le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Napoli in ordine alla giurisdizione competente a conoscere della controversia ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ritiene infatti il T.A.R. Lazio che seppure, per effetto della risoluzione ex lege dei contratti disposta dal D.L. n. 245/2005, le affidatarie del servizio sono divenute mere esecutrici ex lege sottoposte a un potere pubblico autoritativo e discrezionale della p.a. altrettanto non può dirsi per i soggetti, come la Cooperativa Lavoro e Giustizia, che hanno continuato a effettuare prestazioni accessorie in regime di diritto comune a favore delle società ex affidatarie al fine di consentire loro di assicurare la continuazione del servizio.
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