Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/04/2023, n. 13816

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/04/2023, n. 13816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13816
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARENTELA TIZIANA nata a Catanzaro il 28/05/1975 avverso il decreto del 05/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Presidente del Tribunale di Crotone con decreto del 5 luglio 2021 ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla dichiarazione in data 5-7 giugno 2021 di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stata avanzata il 7 luglio 2020 nell'interesse di T P, persona offesa costituita parte civile nell'ambito di procedimento penale pendente innanzi l'A.G. di Crotone.

2. Ricorre per la cassazione del decreto del 5 luglio 2022 del Presidente del Tribunale di Crotone T P, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 99 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, 15 del d. Igs. 10 settembre 2011, n. 150 (recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"), e 3 e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui ritiene - illegittimamente - essere non impugnabile il provvedimento di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto, esplicitato - erroneamente - nel provvedimento che si impugna, che l'unica tutela del richiedente sarebbe la riproposizione dell'istanza o la proposizione di nuova istanza al Giudice. Infatti, la presentazione di ulteriore istanza, anche ove ammessa, non potrebbe avere efficacia retroattiva e, dunque, non potrebbe riguardare tutta l'attività legale svolta nelle more, con risultati iniqui ed ingiusti. La corretta interpretazione della espressione che si legge nell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, cioè "provvedimento con cui il magistrato [...] rigetta l'istanza di ammissione", deve essere, secondo la ricorrente, ampia, nel senso di provvedimento di non accoglimento della richiesta, quale ne sia la ragione. Si richiama giurisprudenza civile di legittimità ritenuta pertinente.
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