Cass. civ., sez. U, sentenza 11/03/2004, n. 5040
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In tema di imposta comunale sulla pubblicita', la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicita' e' suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 -, tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento e' regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e, in caso di "violazioni delle norme tributarie", le commissioni tributarie. Ne consegue che, qualora la norma violata abbia la detta natura, come (nella fattispecie) l'art. 15, comma 4, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, la giu- risdizione e' inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, ne' l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge n. 689/81 (anziche' del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), ne' l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l'impugnativa (potendo tale errore tutt'al piu' incidere sulla decorrenza del termine per impugnare). Massima tratta dal CED della Cassazione.