Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 30/03/2018, n. 14700

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 30/03/2018, n. 14700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14700
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RESTUCCI MARCO nato il 26/07/1984 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG,‘.1.---6A1„:~Alo L.1 2/11,3 (t£ tQ 0•91.4 CU e I i ;JA«
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 26 maggio 2017, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di M R in relazione al periodo di custodia cautelare agli arresti domiciliari cui lo stesso era stato sottoposto dal 15 agosto al 20 ottobre 2012 in relazione a un'imputazione provvisoria ex art. 73, d.P.R. 309/1990. Al R era stato addebitato di avere acquistato e detenuto a fini di spaccio 150 pasticche di ecstasy, trovate nella sua disponibilità in occasione di un controllo veicolare;
nell'occorso il sunnominato, fermato dalla Polizia stradale, cercava di disfarsi del pacchetto che conteneva le pasticche, le quali in un primo tempo erano risultate compatibili in sede di narcotest con la presenza di MDMA;
il R, in sede d'interrogatorio, pur ammettendo che le pasticche erano state da lui acquistate presso un non meglio precisato cittadino marocchino ed erano destinate alla cessione a terzi, affermava che le stesse non contenevano in realtà alcun principio attivo, e tanto risultava confermato da successivi esami di laboratorio;
in conseguenza di ciò, veniva emesso decreto di archiviazione in data 22 dicembre 2012. Nel rigettare l'istanza riparatoria, la Corte lagunare ha evidenziato la natura gravemente colposa del comportamento del R come sopra descritto: comportamento che ebbe rilevanza causale sulla decisione di applicargli una misura cautelare.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il R, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso si fonda su un unico motivo, nel quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione: vi si legge che il R ebbe immediatamente a protestare la sua innocenza, affermando che le pasticche non contenevano alcun principio attivo e che l'iniziale responso suggestivo fornito dal narcotest era stato fin da subito spiegato in sede di istanza di revoca della misura cautelare. Deduce l'esponente che l'istanza riparatoria non concerne solo il momento genetico della misura, ma anche il protrarsi della stessa in rapporto alle circostanze note della vicenda;
e nella specie tali circostanze rendevano evidente l'innocenza del R. Ma su tale aspetto la Corte di merito ha omesso qualsivoglia motivazione.
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