Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2011, n. 17147

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di assumere "pubblici o privati impieghi od uffici" o di esercitare "industrie o commerci", costituente illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, comporta il divieto non solo di assumere ma anche di apparire di assumere la veste di imprenditore o amministratore di società, dovendo il magistrato improntare la sua condotta alla massima obiettività e al massimo disinteresse, al fine di non creare un clima di sospetto atto a compromettere la fiducia, la credibilità e l'immagine di cui il magistrato e l'ordine giudiziario debbono godere. (Nella specie, è stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura con cui era stata irrogata la sanzione dell'ammonimento ad un sostituto procuratore che, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una società, aveva acquistato un immobile all'asta in una procedura di aggiudicazione svolta presso gli uffici giudiziari del circondario nel quale il magistrato esercitava le sue funzioni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2011, n. 17147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17147
Data del deposito : 10 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24873/2010 proposto da:
T.L. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSOMANDO Antonio, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 146/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato Antonio ROSSOMANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Do~t. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso, in via principale per il rigetto del ricorso, in subordine per l'accoglimento del motivo riguardante l'art. 3 bis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 29 luglio 2010 il C.S.M. comminava la sanzione dell'ammonimento al Dott. L..T. , sostituto procuratore presso il Tribunale di Asti, incolpato dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d) - svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 16, comma 1, e successive modificazioni, divieto per il
magistrato di esercitare industrie o commerci - per aver assunto la carica ed esercitato le funzioni di amministratore della società r.l. Immobiliare Borgo Antico, di cui era socio unitamente al coniuge, ed il cui oggetto sociale era la locazione e gestione di beni immobili di loro proprietà, e per aver partecipato, nella qualità di rappresentante legale della società, ad una procedura di vendita senza incanto di un compendio immobiliare compreso nel fallimento della s.n.c. Facef aperto dal Tribunale di Cuneo aggiudicandosi immobili. Notizia certa acquisita il 30 settembre 2009. La decisione è fondata sulle seguenti ragioni: a) i fatti non sono contestati;
b) la costituzione di una società di capitali e l'assunzione in essa della carica di amministratore configura esercizio di industria e commercio per espressa previsione dell'art.2249 c.c., vietato dal precitato art. 16 Ord. Giudiziario;
c) al
magistrato non è impedito di gestire i propri interessi economici e patrimoniali assumendo la qualità di socio di una società di capitali, senza necessità di esser autorizzato dal C.S.M., purché non svolga attività di amministrazione, pur dovendo valutare la compatibilità concreta dell'attività svolta con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di indipendenza e correttezza richieste per l'espletamento della funzione giudiziaria e per l'appartenenza all'ordine giudiziario;
d) a fronte dei vantaggi fiscali derivanti dall'intestazione dei propri beni ad una persona giuridica, il magistrato doveva porsi il problema della correttezza deontologica dell'assunzione della rappresentanza esterna della società;
e) pur non essendo precluso al magistrato l'acquisto di un immobile all'asta, tuttavia egli se ne deve astenere ogniqualvolta vi sia un'

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