Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 06716

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 06716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06716
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T L,, nato a Arezzo il 06/08/1975 avverso la sentenza del 12/07/2021 del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 luglio 2021 il Tribunale di Arezzo ha assolto L T, legale rappresentante della s.r.l. Fartan Group, dal reato di cui agli artt. 71, comma 1 e 87, comma 2 lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà della motivazione, ha osservato che - nonostante gli elementi documentali e dichiarativi acquisiti in dibattimento, quanto al completamento delle operazioni di adeguamento dei macchinari alle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria - il Tribunale aveva assunto conclusioni opposte sostenendo l'esistenza del reato, ed in proposito il vizio motivazionale doveva considerarsi sussistente proprio in esito all'esame dei passaggi testimoniali acquisiti.

2.2. Col secondo motivo, sempre invocando vizio motivazionale, è stato sottolineato come la stessa sentenza avesse evidenziato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato. In proposito doveva invece ritenersi contraddittorio il giudizio di integrazione del reato, laddove siffatto atteggiamento, l'impegno e la meticolosità nell'attività di adeguamento dovevano considerarsi sintomatici della carenza dell'elemento soggettivo.
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