Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/10/2020, n. 23818
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26278-2013 R.G. proposto da Montore Sport Life s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. A S con domicilio eletto in Roma via Martiri di Belfiore n. 2 ;
-ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dalli Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;
-contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 300/04/2012 depositata il 9 ottobre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere C P I R La società Montore Sport Life spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, della CTR del Lazio n. 300/04/2012 depositata il 9/10/2012. La vicenda trae origine dall'avviso accertamento notificato il 16 marzo 2007 di maggiori importi, relativi all'anno d'imposta 2003, a rettifica della dichiarazione Unico 2004, per IRPEG, IRAP,IVA e sanzioni. In particolare, l'Ufficio aveva contestato: a) elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 85.468,50;
b) illegittima detrazione IVA per euro 17.749,00 La CTP di Roma e la CTR Lazio respingevano, rispettivamente, il ricorso di primo grado e il conseguente appello. La società, gestore di un complesso sportivo polivalente, ha posto a base della sua impugnativa due motivi con cui censura: a) con il primo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e degli artt. 36, 49 e 61 del d.lgs n.516/1992 in relazione all'art. 360 c.l. n. 4 c.p.c.;
b) con il secondo, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 del DPR n.633 1973 e dell'articolo 10 della legge n.212/2000 per aver l'Ufficio ritenuta indetraibile la maggior somma versata al prestatore di lavoro che aveva erroneamente applicato nella fattura un'aliquota maggiore di quella dovuta per la natura del lavori eseguiti. Resiste l'Agenzia delle Entrate. Considerato Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente lamenta che la CTR abbia, in sostanza, omesso di motivare in relazione al profilo relativo alle contestazioni dedotte in merito alle circostanze che avevano determinato un maggior importo delle imposte sul reddito. Dall'esame del testo delle impugnata sentenza la doglianza trova conferma. Già nella parte narrativa, il giudice regionale riassume le ragioni della decisione di primo grado (con cui era stata respinta la tesi sul diritto del cessionario/committente a detrarre dalla dichiarazione l'importo corrisposto al cedente prestatore nel caso questi abbia erroneamente indicato in fattura una aliquota IVA maggiore di quella dovuta), come se quello fosse stato l'unico tema sottoposto dal contribuente alla commissione provinciale. Tema invece relativo al solo secondo aspetto contestato alla società dai verificatori. ce\ Ed in effetti, dal complessivo esame della decisione d'appello non risultano esaminati i profili dedotti con il primo motivo ed, in particolare, la contestazione contenuta nell'avviso di accertamento relativo alla asserita utilizzazione di fatture per operazioni
-ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dalli Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;
-contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 300/04/2012 depositata il 9 ottobre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere C P I R La società Montore Sport Life spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, della CTR del Lazio n. 300/04/2012 depositata il 9/10/2012. La vicenda trae origine dall'avviso accertamento notificato il 16 marzo 2007 di maggiori importi, relativi all'anno d'imposta 2003, a rettifica della dichiarazione Unico 2004, per IRPEG, IRAP,IVA e sanzioni. In particolare, l'Ufficio aveva contestato: a) elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 85.468,50;
b) illegittima detrazione IVA per euro 17.749,00 La CTP di Roma e la CTR Lazio respingevano, rispettivamente, il ricorso di primo grado e il conseguente appello. La società, gestore di un complesso sportivo polivalente, ha posto a base della sua impugnativa due motivi con cui censura: a) con il primo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e degli artt. 36, 49 e 61 del d.lgs n.516/1992 in relazione all'art. 360 c.l. n. 4 c.p.c.;
b) con il secondo, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 del DPR n.633 1973 e dell'articolo 10 della legge n.212/2000 per aver l'Ufficio ritenuta indetraibile la maggior somma versata al prestatore di lavoro che aveva erroneamente applicato nella fattura un'aliquota maggiore di quella dovuta per la natura del lavori eseguiti. Resiste l'Agenzia delle Entrate. Considerato Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente lamenta che la CTR abbia, in sostanza, omesso di motivare in relazione al profilo relativo alle contestazioni dedotte in merito alle circostanze che avevano determinato un maggior importo delle imposte sul reddito. Dall'esame del testo delle impugnata sentenza la doglianza trova conferma. Già nella parte narrativa, il giudice regionale riassume le ragioni della decisione di primo grado (con cui era stata respinta la tesi sul diritto del cessionario/committente a detrarre dalla dichiarazione l'importo corrisposto al cedente prestatore nel caso questi abbia erroneamente indicato in fattura una aliquota IVA maggiore di quella dovuta), come se quello fosse stato l'unico tema sottoposto dal contribuente alla commissione provinciale. Tema invece relativo al solo secondo aspetto contestato alla società dai verificatori. ce\ Ed in effetti, dal complessivo esame della decisione d'appello non risultano esaminati i profili dedotti con il primo motivo ed, in particolare, la contestazione contenuta nell'avviso di accertamento relativo alla asserita utilizzazione di fatture per operazioni
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