Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/11/2022, n. 34414

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/11/2022, n. 34414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34414
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14027/2019 R.G. proposto da AR AT, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Liberato Maffettone

- ricorrente -

contro

SI AS, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Leonardo Polito e Carla Anna Santella - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 1006/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 22 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. k./

FATTI DI CAUSA

1. AL NE, nella qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo sito in Palma Campania alla via Vecchia Napoli (censito in catasto al foglio 6, particella 1541) esercitò azione di riscatto avente ad oggetto l'atto di compravendita (rogato il giorno 11 maggio 2011 per notar De Meo) relativo al fondo, confinante con quello attoreo, ubicato in Palma Campania (riportato in catasto al foglio 6, particella 1686), alienato da NN SO a TO LO per il prezzo di euro cinquemila.

2. La domanda venne accolta dall'adito Tribunale di Noia, con decisione poi confermata dalla sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione TO LO, articolando quattro motivi illustrati da memoria;
AL NE ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia considerato efficace la manifestazione di volontà al retratto di AL NE benché la relativa comunicazione fosse inficiata da inesistenza della notifica in quanto eseguita a mezzo operatore di posta privata ed altresì travisando il contenuto delle dichiarazioni rese da esso ricorrente in sede di interrogatorio formale.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta ricezione della missiva raccomandata recante manifestazione di volontà di retratto, il giudice territoriale, senza in alcun modo diffondersi sulla prospettata invalidità del modo di trasmissione della lettera, ha attribuito valenza decisiva e r.g. n. 14. 2 Cons. est. Raffaele Rossi dirimente alla confessione resa in giudizio da TO LO, provocata con interrogatorio formale. La ora descritta argomentazione non risulta minimamente scalfita dalla doglianza del ricorrente, il quale si limita, sul punto, a postulare un diverso contenuto o un diverso significato delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio: ma in maniera del tutto inammissibile, sia perché omette di riportare o trascrivere (oppure indicarne l'allocazione nel fascicolo processuale) il tenore di siffatte dichiarazioni (in palmare inosservanza del requisito, prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda: Cass., Sez. U, 27/12/2019, n.

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