Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24417

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24417
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da S S, nato a Padova il 03/04/1976 H M, nata a Piove di Sacco il 01/11/1975 avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei coniugi S S e M H, riferita al tempo di acquisizione (dicembre 2003) di determinati beni immobili (un fabbricato ad uso abitativo e un limitrofo terreno agricolo), intestati alla donna e nella materiale disponibilità di entrambi;
- aveva altresì accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche dei proposti e il valore dei cespiti;
- aveva disposto la confisca di prevenzione dei medesimi, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza_ 2. Ricorrono per cassazione entrambi i proposti, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione, in ordine al rilievo dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale e all'affermata correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e gli acquisti. I precedenti penali dei proposti, pro-tempore rilevanti, sarebbero relativi a fatti bagatellari, non indicativi di un'effettiva abitualità di condotta criminosa lucrativa. L'unico elemento in tal senso realmente significativo sarebbe rappresentato dalla condanna di primo grado, intervenuta nel 2008, riferita al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., riformata tuttavia, in sede di gravame, per intervenuta prescrizione;
a fronte della quale, sarebbe mancata, da parte del giudice della prevenzione, un'approfondita rivisitazione del quadro probatorio che il G.i.p. aveva, con «eccessivo rigore colpevolistico», posto a base della riconosciuta penale responsabilità. Il valore della refurtiva, oggetto dei pretesi reati-fine dell'associazione per delinquere, sarebbe stato poi abbondantemente sovrastimato. Sarebbe ad ogni modo impossibile far collimare temporalmente l'asserita condotta di partecipazione associativa, risalente al 2005, con l'anteriore momento acquisitivo dei beni confiscati (2003) o con il posteriore momento di integrale ristrutturazione del compendio (2008).
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