Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35576
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLORIO FEDERICO, nato a NAPOLI il 20/12/1952 avverso l'ordinanza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, L O, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/2/2020 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da F F di rideterminazione della pena derivante dalla sentenza della Corte di appello in sede del 30/9/2016, irrevocabile il 12/1/2018, di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, per fatti commessi nell'ottobre e novembre 2001. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la vicenda giudicata in detta sentenza non fosse interessata dalla declaratoria di incostituzionalità sancita con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23/1/2019, poiché il caso in esame aveva riguardato fatti commessi nell'anno 2001, sicché il trattamento sanziona- torio è stato determinato avendo presente la pena previgente più favorevole: ciò doveva evincersi dal passo della sentenza in cui si affermava che "il discosta- mento dal minimo edittale con determinazione della pena ad anni nove trova la sua ragion d'essere nel notevole dato quantitativo (oltre 2,7 kg di cocaina)", espressione che stava a significare che la valutazione era stata operata con riferimento ad una pena base di anni sei di reclusione. Pertanto, non ha ritenuto di giungere in sede esecutiva ad una diversa determinazione della pena.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. P G M, avanzando a motivo di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato un'espressione ambigua del giudice di cognizione, che si era limitato ad affer- mare che la pena di anni nove di reclusione presentava un discostamento dal minimo edittale, riferibile sia ad un minimo di anni 6 che ad un minimo di anni %. Alla stregua delle pronunce di merito, il primo giudice aveva identificato il reato più grave in quello di cui al capo C), fissando la pena base in anni 12 di reclusione ed € 40.000 di multa (reato commesso nel 2001: pena base di anni 8 più la metà del minimo), certamente applicando la normativa previgente rispetto alla Legge n. 49 del 2006, il cui minimo edittale era ugualmente di anni otto di reclusione. Invece, la Corte di appello non aveva reso alcuna indicazione della pena base, semplicemente richiamando il discostamento dal minimo edittale, né risulta essersi posta il problema della successione di leggi incriminatrici. In considerazione di tali incertezze ed ambiguità, l'interpretazione del titolo esecutivo non può che essere a favore del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva che il tempus commissi delicti (ottobre e novembre 2001) si collocava nella vigenza dell'originaria disciplina dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 (precedente alla legge 21/2/2006 n. 49), che prevedeva per le vicende attinenti alle cosiddette droghe pesanti una cornice edittale da otto a venti anni di reclusione per le fattispecie ordinarie, e da uno a sei anni per i fatti di lieve entità. Da tale assetto legislativo, nonché dalle ambivalenti considerazioni del giudice dell'esecuzione che valorizzano la circostanza del discostamento dal minimo legale per una pena di anni nove di reclusione - disco- stamento che sarebbe tale per ambedue i minimi edittali di sei od otto anni - non può derivare la conseguenza, ivi ritenuta, che quella condanna sia immune dall'intervento della Corte costituzionale diretto alla rideterminazione del limite minimo della pena prevista per le ipotesi ordinarie in anni sei di reclusione, in tal senso dovendosi affermare la necessità di adeguamento di tutte le pronunce che - in base a qualunque normativa - abbiano assunto a pena base del reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, quella di otto anni di reclusione, denunciata di incostituzionalità.
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