Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 9730

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Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 9730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9730
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20461/2022 Numero sezionale 1540/2023 Numero di raccolta generale 9730/2023 Data pubblicazione 12/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: ALTRE ADELAIDE AMENDOLA Presidente PROCEDURE UMBERTO L. SCOTTI Consigliere CONCORSUALI – concordato GIULIA IOFRIDA Consigliere semplificato – FRANCESCO TERRUSI Consigliere-Rel. regolamento di competenza MAURA CAPRIOLI Consigliere Ud.21/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20461/2022 R.G. proposto da: LA MERIDIANA SRL SOC AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA Via Principessa Clotilde 7, presso lo studio dell'avvocato D P R PRGIORGIO (DLLPGR69S06H501K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G (SGRGLC60E09L869K) -ricorrente-

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE PESARO 1 Numero registro generale 20461/2022 Numero sezionale 1540/2023 Numero di raccolta generale 9730/2023 -intimata- Data pubblicazione 12/04/2023 avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di PESARO n. 1/2022 depositata il 22/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Siena, sulla domanda di concordato semplificato formulata dalla società agricola La Meridiana s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 118 del 2021, conv. con modificazioni in l. n. 147 del 2021, dopo l'infruttuoso tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa. Ha rilevato che la società aveva trasferito la propria sede da Buonconvento (SI) a Pesaro nel mese di giugno 2022, e che a mente l'art. 18 citato la domanda di concordato semplificato si introduce con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Ha reputato applicabile la regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso, ai fini dell'individuazione della competenza, in applicazione analogica dell'art. 161, primo comma, legge fall. in tema di concordato preventivo, essendone quello semplificato una semplice derivazione. La società La Meridiana ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato pure da memoria, col fine di addebitare al tribunale la falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 118 del 2021, anche in relazione al rilievo officioso dell'incompetenza per territorio, giacché l'art. 161, primo comma, legge fall. non avrebbe potuto essere applicato per analogia fuori dai casi previsti dalla legge, e peraltro con riferimento a una società agricola, alla quale non è in generale applicabile la legge fallimentare. 2 Numero registro generale 20461/2022 Numero sezionale 1540/2023 Numero di raccolta generale 9730/2023 La ricorrente sottolinea che di aver proposto il ricorso per Data pubblicazione 12/04/2023 concordato semplificato in un momento in cui aveva già trasferito la propria sede a Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva far riferimento alla situazione di fatto rilevante in tale momento. Aggiunge che il percorso di composizione negoziata, come precisato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42093 del 2021, è

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