Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2021, n. 36779
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S., in persona del legale rappresentante p.t. Habib Kilercik avverso l'ordinanza del 13/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/03/2021, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S., in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del sequestro operato d'iniziativa da personale della Polizia Roma Capitale nei confronti di TU AD RD, titolare della ditta "Anemona Spedition" e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso in data 22/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett a) del d.lgs 152/2006 nei confronti del predetto- per l'esercizio di attività di commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione ex art. 212, comma 5, dlgs 152/06- e del legale rappresentante della ditta di nazionalità turca Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S, in relazione all'attività di recupero, trasporto e smaltimento senza la prescritta autorizzazione ex art. 212, comma 5, dlgs 152/06;
la misura cautelare reale è stata imposta su autoarticolato con motrice contenente rifiuti non pericolosi provenienti dalla attività dell'azienda agricola Zamperlin Gianluca, condotto da EL ME, autista della Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S, per conto della ditta "Anemona Spedition di TU AD RD.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Natrans Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ticaret A.S., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione del d.lgs 152/06. Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l'applicazione della normativa di cui all'art. 212 del d.lgs 152/06, in quanto il testo normativo obbliga l'iscrizione all'Albo a coloro che siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
l'unione doganale non era mai stata perfezionata tra TU ed Italia;
il Regolamento doganale nazionale turco era stato modificato, nel senso che non sarà più richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da paesi UE se accompagnato da certificato di circolazione A.TR., con vigore dal 1 gennaio 2021, data successiva al verificarsi dei fatti contestati;
la società ricorrente, inoltre, non esercita attività di gestione e trasporto di rifiuti speciali ma attività diversa che non richiede alcuna specifica iscrizione;
il Tribunale del riesame, in sostanza, aveva omesso ogni verifica dell'ordinanza di convalida del sequestro limitandosi ad una mera condivisione del contenuto. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod.pen. Argomenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto concretizzata la fattispecie di concorso nel reato di trasporto illecito di rifiuti, valorizzando il comportamento tenuto dal conducente del veicolo in sequestro, che aveva effettuato in loco una sommaria caratterizzazione dei rifiuti da trasportare, finalizzata alla sola