Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 28049

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In tema di sanzioni amministrative riferite all'erronea o incompleta compilazione dei modelli "Intrastat" (riepilogativi di operazioni intracomunitarie), gli artt. 7 e 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nell'assoggettare a sanzione amministrativa pecuniaria la condotta di colui che, richiesto di dati e notizie, non li fornisca, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, presuppongono, quale requisito soggettivo desumibile dall'avverbio "scientemente", che l'azione sia realizzata volontariamente dal soggetto responsabile, al quale, quindi, deve imputarsi la dolosa violazione della normativa sulla raccolta dei dati statistici o la consapevole erroneità nella trasmissione dei dati. Ne consegue che è inidoneo ad integrare la fattispecie sanzionatoria un atteggiamento psicologico improntato a buona fede, ossia a colpa lieve nella commissione del fatto (nella specie desumibile dalla successiva regolarizzazione delle informazioni al competente ufficio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 28049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28049
Data del deposito : 21 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STAGNOLI T.G. s.r.l. (P.I.: 02011390982), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti G I e C C ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via della Camilluccia, n. 785;



- ricorrente -


contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma presso i suoi Uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12;



- controricorrente -


Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, n. 1385/2005, depositata il 25 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A C;

udito l'Avv. C C per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S C, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento degli altri due motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 22 agosto 2001, la signora Stagnoli Laurina Gabriella e la Stagnoli T.G. s.r.l. proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Brescia, avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Brescia in data 11 luglio 2001 (notificata alle stesse il 31 luglio 2001), con la quale veniva loro ingiunto, in via solidale, il pagamento della sanzione amministrativa di L. 36.012.500, in ordine alla violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 34, comma 5, convertito nella L. n. 85 del 1995, per l'erronea compilazione dei modelli "Intrastat" riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza-Brigata di Desenzano nel verbale del 14 maggio 2001. Nella costituzione dell'opposto Prefetto, il suddetto Tribunale, con sentenza n. 1385 del 2005 (depositata il 25 luglio 2005), accoglieva integralmente l'opposizione così come formulata da Stagnoli Laurina Gabriella e, per l'effetto, annullava l'impugnata ordinanza-ingiunzione nei suoi riguardi, mentre accoglieva parzialmente quella proposta nell'interesse della Stagnoli T.G. s.r.l. riducendo soltanto la sanzione inflitta ad Euro 9296,22, oltre spese;
inoltre, compensava per intero le spese giudiziali. A sostegno dell'adottata decisione il Tribunale bresciano rilevava, innanzitutto, la fondatezza dell'opposizione così come avanzata dalla Stagnoli Laurina Gabriella in proprio poiché ella, al momento dell'accertamento, non rivestiva l'incarico di legale rappresentante della società Stagnoli T.G. s.r.l.;
quanto all'opposizione proposta da quest'ultima società, ne ravvisava l'infondatezza con riferimento al merito della violazione oggetto dell'ingiunzione, pur pervenendo alla riduzione della sanzione della precisata misura sulla scorta dell'accertata ottemperanza alle rettifiche necessarie dei modelli Intrastat ancorché avvenuta oltre il termine di legge.
Nei confronti della predetta sentenza del Tribunale lombardo ha proposto ricorso per cassazione la Stagnoli T.G. s.r.l. basato su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato Ufficio Territoriale del Governo di Brescia.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 nonché il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla mancata rilevazione della nullità dell'ordinanza-ingiunzione per erronea individuazione del destinatario con riferimento alla persona giuridica coobbligata solidale.

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