Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2022, n. 17710

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2022, n. 17710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17710
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17302-2019 proposto da: AMSA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 13/B, presso lo studio dell'avvocato A L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO PISA,

OSVALDO

2022 CANTONE, LORENZO C ANTONE, CLAUDIO DAMOLI,

GILDA

1072 PISA, ANDREA DELL'OMARINO;

- ricorrente -

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 17302/2019

contro

Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 17710/2022 PALERMO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, Data pubblicazione 31/05/2022 LUNGOTEVERE PRATI n.22, presso lo studio dell'avvocato M P D B, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1840/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 699/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 17302/2019 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 17710/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto da AMSA S.P.A. contro la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva accolto le domande, proposte dal dipendente P P, di riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, in essere tra le parti a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, in forza di verbale di accordo sindacale aziendale sottoscritto tra la società e le OO.SS. il 10/12/2015, e di correlativa condanna al pagamento delle differenze retributive.

2. I giudici di merito riconoscevano il diritto soggettivo del lavoratore alla trasformazione del regime orario del rapporto sulla base dell'interpretazione letterale dell'accordo sindacale e del consenso espresso dal lavoratore, disattendendo la tesi della società, secondo la quale la trasformazione dell’impegno orario del rapporto di lavoro, concordata in sede sindacale e riguardante 10 lavoratori, era subordinata all'ulteriore condizione della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta.

3. AMSA S.P.A. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a 3 motivi. P P ha resistito con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 17302/2019 Ragioni della decisione Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 17710/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c., 115 e 425 c.p.c., per avere la Corte di Appello errato nell'interpretazione dell'accordo sindacale ed omesso di valutare fatti che dovevano ritenersi pacifici ed incontestati.
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