Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2018, n. 32412
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6860/2011 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente -contro Amia Essemme s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M P, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vincenzo Tieri, presso lo studio legale degli Avvocati R C e M P - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale dell'Abruzzo n. 227/2010 depositata il 12 ottobre 2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2018 dal Consigliere Luigi D'Orazio;udito l'Avv. G C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con istanza del 7-6-2006 rivolta al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate la Amia Essemme s.r.l. chiedeva il riconoscimento del credito di imposta per C 5.267.600,00, asseritamente spettante per gli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell'art. 7 legge 388 del 2000 per l'assunzione di n. 672 nuovi dipendenti. In particolare, la società evidenziava che non poteva trovare applicazione la regola "de minimis" che consentiva di usufruire del beneficio nei solo limiti di C 100.000,00 in un triennio. 2.La Commissione tributaria provinciale di Pescara dichiarava inammissibile l'istanza. 3.La Commissione tributaria regionale di Pescara accoglieva l'appello della società, non potendo trovare applicazione la regola del "de minimis", che riguardava solo gli aiuti alle imprese di cui all'art. 61 della legge 289/2002, ma non l'art. 63 della stessa legge "che si palesa come aiuto alla occupazione dei lavoratori svantaggiati". La fattispecie, doveva, poi, essere governata non dal Regolamento comunitario n. 69 del 2001, ma dal successivo Regolamento n. 2204/2002. 4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate.
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