Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2023, n. 14895
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In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vendita beni mobili – Dott. A G - Presidente vizi – onere della prova Dott. A C - Consigliere Ud. 20/12/2022 – Dott.ssa M F - Consigliere Rel. PU Dott.ssa R G - Consigliere R.G.N. 1236/2018 Dott. R C - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso 1236-2018 proposto da: A C J, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO 9, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023
contro
NO TRAFIC S.R.L. e CINOTTI NICOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3646/2017 della Corte di appello di ROMA, depositata il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale non partecipata ex art. 23 legge n. 176/2020 del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 7 marzo 2007 l'odierna ricorrente, J A C, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, N C, precedente proprietario del veicolo a motorizzazione ibrida modello Maranello targato CG73077, e la No Trafic s.r.l., società mediante la quale la Colonna aveva acquistato il suddetto veicolo proponendo domanda di risoluzione del contratto di compravendita, oltre a chiedere la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni, eccependo il grave inadempimento dei convenuti. In particolare, la Colonna esponeva che in sede di perfezionamento del contratto, avvenuto in data 10 aprile 2006 con la consegna del veicolo e il pagamento a mezzo assegni bancari intestati alla società No Trafic s.r.l., quest'ultima aveva assicurato all'acquirente che il veicolo in questione poteva essere ricaricato 2 di 19 Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 presso le stazioni di servizio del Comune di Roma a ciò preposte, consegnando a tal scopo la scheda magnetica e la mappa delle stazioni presenti nel territorio. Allegava l'attrice, in primo luogo, di aver riscontrato che il veicolo non era compatibile ai fini della connessione con le indicate stazioni di ricarica e, in secondo luogo, che la stessa casa costruttrice Effedi s.r.l. aveva escluso, dopo esser stata contattata tramite e-mail dall'attrice, qual si voglia possibilità di funzionamento attraverso il servizio di ricarica offerto dal Comune di Roma per impossibilità di adattamento. L'attrice, quindi, lamentava l'assoluta inidoneità allo scopo del veicolo acquistato, non utilizzabile come mezzo a motorizzazione ibrida poiché in alcun modo ricaricabile. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza di entrambi i convenuti, N C deduceva, in primo luogo, che quanto asserito dall'attrice non costituiva grave inadempimento, del quale, ad ogni modo, egli si riteneva non responsabile e, in secondo luogo, eccepiva la decadenza dalla garanzia;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, proponeva domanda di risarcimento nei confronti della No Trafic s.r.l. per violazione dei doveri di correttezza e buona fede in esecuzione del mandato alla vendita conferitole dal proprietario. La No Trafic s.r.l. eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mera mandataria del venditore effettivo, il C, proprietario del veicolo;
nel merito, deduceva l'insussistenza del vizio denunciato dall'attrice, anche alla luce del fatto che questa aveva utilizzato il veicolo percorrendo circa 3.000 km, e asseriva di averle consegnato, oltre alla scheda magnetica e alla mappa delle stazioni di ricarica del 3 di 19 Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 Comune di Roma, anche il kit di adattamento alle centraline elettriche. Il giudice capitolino adito, con sentenza n. 24151/2008 pubblicata il 4 dicembre 2008, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute, ritenendo sussistenti e provati i vizi c.d. redibitori, rigettata la domanda di risarcimento dei danni. In virtù di appello interposto sia da N C(appello principale) sia della No Trafic s.r.l. (appello incidentale), la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3646/2017, in via preliminare, accoglieva l'eccezione sollevata dal C rilevando il suo difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la domanda originariamente proposta dall'attrice fosse diretta nei soli confronti della società, avvenuta la vendita peraltro ad opera della società mandataria senza spendita del nome del proprietario. Nel merito, la Corte d'appello in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e del secondo motivo dell'appello incidentale, integralmente riformando la decisione di primo grado, rigettava le domande proposte da J A C, condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il Giudice del gravame, in particolare, riteneva non contestata dall'originaria attrice la configurazione dell'azione quale azione di garanzia ex art. 1490 c.c. operata dal primo giudice, attribuendo, di conseguenza, in capo ad essa, in qualità di compratore, l'onere della prova in riferimento sia all'esistenza dei vizi, sia alla tempestività della denuncia, sia al nesso causale tra i vizi e l'eventuale pregiudizio, onere della prova che la Corte d'appello ha ritenuto non assolto. 4 di 19 Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione J A C, affidandosi a sei motivi. No Trafic s.r.l. e N C sono rimasti intimati. Fissata adunanza camerale in data 6 maggio 2022, con ordinanza interlocutoria n. 18048/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per essere rimessa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza, nella specie, della questione relativa alla parte sulla quale gravi l'onere della prova quando, a fondamento dell'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c., il compratore alleghi la mancanza delle qualità promesse. In prossimità dell'udienza – fissata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, conv. con modificaz. in legge n. 176 del 2020, senza che parte ricorrente né il P.G. depositassero istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza sicché la stessa è stata riservata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata – sono state acquisite le conclusioni della Procura Generale, motivate nel senso del rigetto del ricorso, ritualmente comunicate all'unica parte presente nel giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. – la ricorrente si duole della ricostruzione operata dalla Corte d'appello in ordine alla qualificazione e alla ritenuta non contestazione da parte dell'originaria attrice della domanda giudiziale che, «senz'altro era ed è stata percepita anche 5 di 19 Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 dalle controparti come domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e/o come compravendita aiud pro alio con la richiesta di applicazione dei relativi principi sull'onere della prova». Al riguardo la ricorrente richiama quanto precisato nella propria comparsa di costituzione in appello, reiterandone le argomentazioni, concludendo, dunque, per l'esatta qualificazione della domanda di risoluzione e per la corretta applicazione dei principi relativi all'onere della prova operati dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del C, contestando l'interpretazione che la Corte d'appello ha fornito della domanda giudiziale dell'odierna ricorrente che, invece, sarebbe stata rivolta sia nei confronti della No Trafic s.r.l., in quanto intestataria degli assegni, sia nei confronti di Nicoli C, in quanto proprietario del veicolo, a nulla rilevando la spendita o meno del nome del proprietario, deducendo anche la contraddittorietà della decisione in ordine all'accoglimento dell'appello del C, ritenuto non legittimato passivo, e alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli originari convenuti. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 1490, 1497, 2697 c.c. e 111, comma sesto, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. La ricorrente sostiene in primo luogo che il Tribunale, diversamente da come ricostruito dalla Corte d'appello, avrebbe 6 di 19 Numero registro generale 1236/2018 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 14895/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 qualificato, anche sulla base della qualificazione fatta propria