Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14026
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di POTENZAnel procedimento a carico di: VENTIMIGLIA NICOLA nato a CHIAROMONTE il 04/12/1990 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere P M;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica depositata in data 27/02/2023 dal difensore di ufficio avv. A V V;
letta la memoria difensiva depositata in data 02/03/2023 dal difensore di fiducia avv. N M.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto da N V contro l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 con cui il Tribunale di Matera, accogliendo la richiesta del pubblico ministero di ripristino della misura cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., venendo quella in corso revocata per decorrenza dei termini di custodia, aveva applicato al V le misure dell'obbligo di dimora nella provincia di Matera e quello di presentazione alla polizia giudiziaria almeno due volte ai giorno, ed applicato ad altri coimputati misure cautelari di natura detentiva.
1.1 Secondo il Tribunale di Matera la condanna emessa quello stesso giorno nei confronti del V e dei coimputati G S, L M W, V C, G C, A C, G C e L R I, per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 56-629 cod. pen., 423 cod. pen., 56-575 cod. pen. commessi dal gennaio 2017 quanto meno al 09/04/2018, rendeva attuale il pericolo di fuga, stante l'elevato spessore criminale di tutti gli imputati, quasi tutti privi di una stabile occupazione e che avevano dimostrato una notevole determinazione a proseguire l'attività criminosa, avendo perseverato in condotte illecite anche dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di altri sodali. In particolare, anche per il V, il Tribunale di Matera riteneva applicabili le misure cautelari richieste per il fatto di essere stato dichiarato colpevole di reati contenuti nella previsione dell'art. 407, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'automatica sostituzione della misura custodiale con altre non custodiali, dal momento che tale condanna dimostrava il permanere delle esigenze cautelari.
1.2 Il Tribunale del Riesame ha invece ritenuto fondato l'appello proposto dal V, ed ha affermato che il Tribunale di Matera non ha motivato le ragioni dell'applicazione delle nuove misure dopo la cessazione dell'efficacia, per scadenza dei
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica depositata in data 27/02/2023 dal difensore di ufficio avv. A V V;
letta la memoria difensiva depositata in data 02/03/2023 dal difensore di fiducia avv. N M.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto da N V contro l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 con cui il Tribunale di Matera, accogliendo la richiesta del pubblico ministero di ripristino della misura cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., venendo quella in corso revocata per decorrenza dei termini di custodia, aveva applicato al V le misure dell'obbligo di dimora nella provincia di Matera e quello di presentazione alla polizia giudiziaria almeno due volte ai giorno, ed applicato ad altri coimputati misure cautelari di natura detentiva.
1.1 Secondo il Tribunale di Matera la condanna emessa quello stesso giorno nei confronti del V e dei coimputati G S, L M W, V C, G C, A C, G C e L R I, per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 56-629 cod. pen., 423 cod. pen., 56-575 cod. pen. commessi dal gennaio 2017 quanto meno al 09/04/2018, rendeva attuale il pericolo di fuga, stante l'elevato spessore criminale di tutti gli imputati, quasi tutti privi di una stabile occupazione e che avevano dimostrato una notevole determinazione a proseguire l'attività criminosa, avendo perseverato in condotte illecite anche dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di altri sodali. In particolare, anche per il V, il Tribunale di Matera riteneva applicabili le misure cautelari richieste per il fatto di essere stato dichiarato colpevole di reati contenuti nella previsione dell'art. 407, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'automatica sostituzione della misura custodiale con altre non custodiali, dal momento che tale condanna dimostrava il permanere delle esigenze cautelari.
1.2 Il Tribunale del Riesame ha invece ritenuto fondato l'appello proposto dal V, ed ha affermato che il Tribunale di Matera non ha motivato le ragioni dell'applicazione delle nuove misure dopo la cessazione dell'efficacia, per scadenza dei
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