Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 7033
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La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. A tal fine rileva che l'art. 28 della legge n.590 del 1965, ricollegandosi alla previgente normativa in materia, commina soltanto la sanzione della decadenza dai benefici, mentre la più grave sanzione della nullità non è stata espressamente disposta, senza che possa ritenersi prevista nella forma della cosiddetto nullità virtuale, giacché tale nullità va esclusa allorquando la norma imperativa sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto. Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, in tema di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, nell'escludere la decadenza dei benefici per l'acquirente che alieni o conceda il fondo al coniuge o ai parenti, ribadisce che unica sanzione è la perdita dei benefici, ferma la validità dell'atto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio DEavvocato PP TORRE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RA PP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio DEavvocato GIANFRANCO RUGGIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NICOLELLIS PAOLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 620/03 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 17/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/06 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;
uditi gli avvocati Francesco D'ANGELO, Gianfranco RUGGIERI, per delega DEavvocato Paola de Nicolellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo o in subordine rigettarli, e rigetta il terzo, quarto e quinto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 31 luglio 1995 RA PP ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, RL AB perché, a norma DEart. 2932 c.c. gli fosse trasferita la proprietà di un fondo rustico in Roccadaspide, oggetto di un preliminare di vendita stipulato il 22 aprile 1987.
Ha esposto l'attore che con il menzionato preliminare l'RL si era obbligato a vendergli l'immobile ivi descritto al prezzo di L. 84 milioni, corrisposto il 30 aprile 1987, con contestuale immissione nel possesso ma l'RL si era sempre rifiutato, senza giustificato motivo, di addivenire alla stipula del contratto definitivo, con ciò impedendo la piena utilizzabilità del fondo.
Costituitosi in giudizio l'RL ha resistito alla avversa pretesa. Ha esposto il convenuto, infatti, che il 23 aprile 1987, in riferimento al preliminare di vendita DEimmobile menzionato nella citazione introduttiva, in cui figurava promittente acquirente il RA, questo ultimo aveva stipulato altro preliminare, con il quale si era obbligato a vendere ad esso RL un vano di mq. 45 facente parte del piano terraneo del fabbricato che la OC Costruzioni stava realizzando in prossimità del parco pubblico di Roccadaspide e tale contratto prevedeva, altresì, l'obbligo di rivendita, da parte del RA di mq. 700 di terreno, da staccarsi dal fondo rustico oggetto del precedente preliminare. Ha riferito il convenuto, altresì: che per il trasferimento promesso dal RA, era stato concordato il corrispettivo di L. 68 milioni da pagare in diverse rate, con scadenza finale al 31 dicembre 1988;
che era stato promesso il trasferimento del possesso del vano terraneo entro il 30 settembre 1988 ed era stata concordata un penale di L. 40 milioni, che successivamente alla immissione nel possesso DEimmobile promesso in vendita al RA questo si era dichiarato proprietario esclusivo DEimmobile e rifiutato il pagamento delle rate successive all'agosto 1988;
che non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo sia per il rifiuto del RA di trasferirgli il vano oggetto DEaltro contratto collegato con il precedente, sia per il divieto di vendita entro il decennio all'acquisto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 28, comma 2, essendo stato il fondo rustico in questione acquistato da esso RL in forza di prelazione agraria spettategli quale affittuario. Ha chiesto, in conclusione, alla luce delle considerazioni svolte sopra il convenuto il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale e subordinata, all'accoglimento della pretesa avversaria, sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. del vano promesso in vendita dal RA.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale ha rigettato la domanda attrice, sul rilievo che il rifiuto DERL alla sottoscrizione del contratto definitivo di vendita non era immotivato, stante la portata sostanziale della L. n. 590 del 1965, art. 28, comma 2, che preclude, per dieci anni dalla data
DEacquisto, la vendita del bene acquistato a norma DEart. 8 della stessa legge, pena la nullità DEatto.
Gravata tale pronunzia in via principale dal RA e in via incidentale dall'RL, la Corte di appello di Salerno, con sentenza 20 marzo - 17 settembre 2003 in accoglimento DEappello principale ha dichiarato trasferimento, ex art. 2932 c.c. in favore di RA PP il fondo in Roccadaspide descritto in atti di cui al preliminare 22 aprile 1987 reso efficace con atto di compravendita registro il 28 maggio 1987, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno di trascrivere la sentenza, e rigetto DEappello incidentale proposto dall'RL.
Per la cassazione tale ultima pronunzia, notificata il 29 dicembre 2003, ha proposto ricorso, con atto 25 febbraio 2004 RL AB, affidato a cinque motivi e illustrato da memorie. Resiste, con controricorso, illustrato da memorie, il RA. La seconda sezione cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 15 aprile 2005, n. 7879, rilevato che sulle conseguenze della rivendita di un fondo, nel termine di dieci anni dall'acquisto dello stesso a seguito DEesercizio della prelazione agraria esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha rimesso gli atti al primo presidente.
Per la composizione del contrasto sono state investite queste Sezioni unite, ai sensi DEart. 374 c.p.c., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva RL PP con contratto preliminare 22 aprile 1987 si è impegnato a trasferire a RA PP un fondo rustico in Roccadaspide per il prezzo di L. 84 milioni versato il 30 aprile 1987 con contestuale immissione nel possesso del fondo da parte del promittente acquirente. L'RL, peraltro, ha rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Il primo giudice ha ritenuto motivato il rifiuto opposto dall'RL sul rilievo che avendo costui acquistato il fondo in discussione nell'esercizio del diritto di prelazione agraria, il virtù della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, comma 2, la compravendita sarebbe
stata nulla.
In termini opposti la Corte di appello di Salerno, evidenziato che l'invito a comparire innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo era stato fatto per il 31 maggio 1995, cioè dopo circa 8 anni dalla data del preliminare (del 22 aprile 1987), ha affermato:
- da un lato, che l'incertezza, nella giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine alla corretta interpretazione della L. n. 590 del 1965, art. 28, comma 2, quanto alle conseguenze di un contratto di
rivendita del fondo, acquistato nell'esercizio del diritto di prelazione di cui alla stessa L. n. 590 del 1965, art. 8 prima del decorso di un decennio dall'acquisto stesso "non può essere posta a favore di colui che si è solennemente impegnato alla vendita, riscuotendone anche il prezzo integrale";
- dall'altro, che dalla stipula del contratto in favore DERL sono decorsi circa 16 anni (e quindi ben più del termine decennale di cui all'art. 28 sopra richiamato) e pur avendo l'RL risolto le sue pendenze fiscali giammai costui nell'arco del giudizio si è offerto di stipulare il contratto secondo le pattuizioni del preliminare e "ciò evidenzia in modo palese la volontà DEappellato di non adempiere e conseguentemente la fondatezza del gravame" con consequenziale trasferimento in favore del GORRESI DEimmobile oggetto di controversia.
2. Il ricorrente DI censura la sentenza gravata nella parte de qua con i primi due motivi, con i quali denunzia:
- da un lato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1344 e 1418 c.c. e L. n. 590 del 1965, art. 28", per non avere in alcun modo considerato
l'autentico significato, la concreta funzione e la effettiva portata della prescrizione normativa enunciata dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, comma 2, che statuisce, in modo chiaro e
inequivocabile, la nullità assoluta del contratto con il quale il coltivatore proceda alla vendita terzi, entro il decennio, del terreno acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione primo motivo;
- dall'altro "violazione DEart. 360 c.p.c., n. 5 per difetto assoluto di motivazione", atteso che nella decisione impugnata non si da alcun conto del criterio logico giuridico seguito per riconoscere l'efficacia della scrittura 22 aprile 1987, in violazione DEart. 2932 c.c. che impone al giudice di accertare e valutare se
l'attività negoziale posta in essere e espressasi con il contratto preliminare sia conforme ai parametri normativi di cui agli artt. 1343, 1344 e 1322 c.c., secondo motivo.
3. Come già accennato in parte espositiva la giurisprudenza di questa Corte ha dato, nel tempo, contrastanti interpretazioni del precetto di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, comma 2, ("la estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto"). Giusta un primo indirizzo - decisamente prevalente - in particolare si ritiene che la vendita del fondo acquistato con i benefici della L. 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, la quale abbia luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina, a norma della L. n. 590 del 1965, art 28 (Così, ad esempio, Cass. 9 ottobre 1976, n. 3351;
Cass. 5 luglio 1983, n. 4513;
Cass. 20 gennaio 1986, n. 363;
Cass. 12 febbraio 1988, n. 1524;
Cass. 14 dicembre 1990, n. 11909;
Cass. 5 aprile 2003, n. 5372). Si