Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2003, n. 9218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2003, n. 9218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9218
Data del deposito : 10 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

E A N L L O I E 8 Z 1 D A 2 3 R . 7 T N . S I 1 T 8 R G

REPUBBLICA ITALIANA

9 A E ' 1 - R L 5 L - E 4 A IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

1 D D I E E S G T N A CORTE SUPREMA DICASSAZION G N E E Oggetto0 9 2 1 8 7 0 3 Na E S L S I E A SEZIO Leia Corte cust. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 393/02 Dott. A MO Primo Presidente f.f. R.G. N. 31108/01 - Dott. M G-Presidente di sezione 1466/02 - Dott. P VA Consigliere Cron. 20260 Dott. Roberto

PREDEN

Consigliere Rep. Dott. G N Consigliere Ud.03/04/03 - Consigliere - Dott. E A Consigliere Dott. L F D N - Dott. U V Consigliere - Rel. Consigliere Dott. M R M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'

AREZZO

18, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAGRI', che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente 2003 contro 368 -1- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; controricorrente - nonchè contro COMUNE NAPOLI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX TITOLO VIII L. 219/81, C.E.D. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.; intimati e sul 2° ricorso n° 01/02/1466 proposto da: C.E.D. COSTRUZIONI EDILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LEONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO INGROSSO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale - contro FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E FINTECNA - DEI SERVIZI S.P.A., COMUNE DI NAPOLI, PREDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, OMMISSARIO -2- th STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX TITOLO VIII L. 219/81; - intimati PERIA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA avverso la sentenza n. 73/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI; udito l'Avvocato Ennio MAGRI'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. th -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pronunziando sulla domanda di indennizzo, ex 46 1.n.2359/1865, proposta, nei confrontiart. della FINTECNA s.p.a., del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario delegato ex art. 84 1.219/81 dalla CED Costruzioni Edilizie s.r. 1. - la quale lamentava limitazioni d'aria e luce, degrado estetico e deprezzamento economico di un immobile di sua proprietà conseguenti alla costruzione, a ridosso dello stesso, di un viadotto stradale da parte della concessionaria INFRASUD, poi, appunto, FINTECNA, nel quadro del programma di edilizia residenziale per le popolazioni colpite dal sisma - l'adita Giunta Speciale di cui alla 1. n.219/1981 per le Espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della domanda nei confronti della sola concessionaria, esclusa la legittimazione passiva delle altri parti corrispondere convenute, condannava la FINTECNA a all'attrice, per il titolo indicato, la somma di £.316.748.522, oltre ad interessi ed ulteriore indennizzo per il diminuito godimento temporaneo del bene. Avverso questa sentenza, depositata il 20 На settembre 2001, ha proposto ricorso la FINTECNA, reiterando, con un unico mezzo di cassazione, 'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva. Resistono la P.C.M. e la CED: la seconda con proposizione anche di impugnazione incidentale condizionata, con cui chiede riconoscersi in subordine, la responsabilità alternativamente, (in ordine all'obbligazione indennitaria) del Comune concedente ovvero di questi in solido con la società concessionaria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. 2. Ancora in via preliminare, deve escludersi che sulla efficacia della predetta sentenza possa incidere la sopravvenuta pronunzia n.393/02 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 del d.l. lgt. N. 219/1919 nella parte in cui prevede che faccia parte della G.S.E. presso la Corte di appello di Japoli l'ingegnere саро dell'Ufficio tecnico erariale>>
(e cui ha fatto seguito l'intervento на correttivo del legislatore che, con l'art. 1 della 1. n.1/2003, di conversone del d.l. n.251/02, ha modificato la composizione del suddetto Organo, chiamando ora а farvi parte "Que ingegneri particolarmente esperti in materia nominati dal Presidente della Corte di appello"). Per principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze della Corte costituzionale, dichiarative (come nel caso in esame) della incostituzionalità [in sé, о in relazione а talune sue componenti] di un organo giurisdizionale, non comportano infatti, l'inefficacia della fase processuale svoltasi Innanzi a tale organo, e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengono dopo l'esaurimento di essa, e salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase 4266/77;(cfr. SS.UU. n. .3923/75;
Sez. I nn. 2644/79;
3334/98), ovvero dedotta come motivo impugnatorio della sentenza per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, comma primo, in relazione all'art. 138 c.p.C.. Nella specie, non essendo stata la questione di costituzionalità del citato art. 17 1.219/1919 ich prospettata né nella pregressa fase di merito ne in impugnazione, nel quadro del presente sede di giudizio, resta appunto in esso ininfluente la successiva menzionata declaratoria di su incostituzionalità. 3. Nel merito, - l'odierna impugnazione della FINTECNA con civ si ripropone l'eccezione, del proprio difetto di legittimazione passiva, che si assume a torto respinta dal Collegio a guo- comunque infondata. Come da queste Sezioni Unite reiteratamente (e anche di recente) ribadito (cfr. nn. 143/99, 299/00, 14378/01;
17260/02, per tutte), nelle ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera ricompresa nel Programma straordinario di edilizia residenziale e delie relative opere di urbanizzazione nell'area metropolitana di Napoli previsto dall'art. 80 L.14 maggio 1981 n.219 sia affidata in concessione (così come nella specie) ai sensi dell'art. 81 della medesima legge, la legittimazione passiva in ordine proposte dal privato al fine delalle azioni conseguimento delle indennità (di espropriazione, di occupazione legittima o) ex art. 46 L. 25 giugno ablatori о comunque limitativi del suo diritto ih 1865 n.2359), spettantegli per gli interventi dominicale connessi a detta esecuzione ricade in via esclusiva sul concessionario, atteso che allo tesso è attribuita, per legge, la titolarità passiva della relativa obbligazione. Si tratta, infatti, di una conclusione che è imposta dal ' più dettato dell'art. 81 della L. n.219 del 1981 e. specificamente, del suo comma 3 per il quale "formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del Sindaco di Napoli..., la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e necessarie per rendere le operequant'altro agli compiute, la consegna degli alloggi assegnatari". 4.A tali principi, appunto, si è correttamente uniformata la sentenza impugnata che resiste, pertanto, alle censure avverso di essa formulate con il ricorso principale, il quale va dunque, per l'effetto, respinto. 5.Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 8 RG 31108/01 1455/07

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