Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/02/2022, n. 5495

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In tema di fallimento, l'obbligazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepiti, che grava sull'accipiens rimasto soccombente rispetto alla domanda revocatoria ex art. 67 l.fall. svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/02/2022, n. 5495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5495
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 24801/2015 Numero sezionale 42/2022 Numero di raccolta generale 5495/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto MAGDA CRISTIANO Presidente Frutti civili dovuti a seguito della revoca di FRANCESCO TERRUSI Consigliere atto di vendita ex art. LOREDANA NAZZICONE Consigliere 67 l.f. – debito di valuta A PZI Consigliere - Rel. Ud. 12/01/2022 CC ANDREA FIDANZIA Consigliere Cron. R.G.N. 24801/2015 ORDINANZA sul ricorso n. 24801/2015 R.G. proposto da: P A, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.14 A-4, presso lo studio dell'Avvocato G P, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato B G, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

O L e O S, elettivamente domiciliate in Roma, Via Luigi Luciani n.1, presso lo studio dell'Avvocato D M B, rappresentate e difese dagli Avvocati G P, M T e S T giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

B A e B S, quali eredi di F M;
F E, quale erede di S M;
1 Numero registro generale 24801/2015 Numero sezionale 42/2022 Numero di raccolta generale 5495/2022 Data pubblicazione 18/02/2022

- intimati -

avverso la sentenza n. 360/2015 della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 23/3/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. A P. Rilevato che:

1. Il Fallimento di Immobiliare San Nro s.p.a., dichiarato il 16 giugno 1970, citava in giudizio Margherita Scalvini, Margherita Facchetti e Albina P, che, nel cd. periodo sospetto, avevano acquistato dalla società poi fallita due locali commerciali contigui, adibiti a bar (locati a Laura O con contratto scadente il 30 ottobre 1971) e l'antistante area di parcheggio, chiedendo la revoca ex art. 67 l. fall. delle vendite. La procedura concorsuale trovava soluzione con l'omologa (con sentenza del 7 febbraio 1972) del concordato fallimentare, con cui veniva disposta la cessione all'assuntore C B dell'azione revocatoria in precedenza introdotta dal fallimento. Il giudizio, proseguito dal Brognoli con il successivo intervento delle sue aventi causa, Laura O e Silvia O – cessionarie dei diritti nascenti dal vittorioso esperimento dell'azione - veniva definito con la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 347/1996 (passata in giudicato il 21 gennaio 1999, a seguito della pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 532/99, di rigetto dei ricorsi proposti dalle parti per ottenerne la cassazione), che accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava trasferita alle intervenienti la proprietà degli immobili che ne formavano oggetto.

2. Con atto di citazione del 15 novembre 2000 le signore O, rientrate nel possesso dei locali loro trasferiti con la predetta sentenza, convenivano in giudizio Margherita Scalvini, Albina P e Stefano 2 Numero registro generale 24801/2015 Numero sezionale 42/2022 Numero di raccolta generale 5495/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 e Anna B (questi ultimi nella qualità di eredi di Margherita Facchetti), per sentirli condannare al risarcimento del danno da mancato godimento dei frutti percepiti e percipiendi sugli immobili dal 7 febbraio 1972 (data della sentenza di omologa del concordato fallimentare) al 30 giugno del 1999 (data in cui i beni erano stati loro restituiti).

3. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 13 novembre del 2006, accoglieva parzialmente la domanda: premesso che l'obbligo di restituzione dei frutti, per il periodo 7.2.1972/21.1.1999, traeva fondamento dall'art. 2036 cod. civ., e solo per il breve periodo successivo (22.1.99/ 30.6.99) dall'art. 2043 cod. civ., il giudice bresciano determinava in € 178.000 all'attualità l'ammontare dei frutti maturati e non percepiti dalle attrici e condannava i convenuti in solido al pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della pronuncia.

4. La sentenza, appellata in via principale dalla sig.ra P e dai sigg.ri B e in via incidentale dalle sig.re O, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Brescia, che ha liquidato la somma dovuta alle seconde a titolo di mancato godimento dei frutti civili degli immobili in € 144.392,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale devalutato alla data del 7.2.1972 e via via rivalutato annualmente, previa detrazione dell'importo di € 179.706,85 già percepito dalle O in data 26.3.2007. La corte del merito – per quanto qui di interesse -: i) ha rilevato che gli appellanti non avevano sollevato censure sulla qualificazione giuridica dell'azione operata dal tribunale;
ii) ha osservato che i frutti civili dovuti a seguito della revoca della vendita ex art. 67 l. fall. hanno la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e, nel caso di specie, dovevano essere liquidati con riferimento al valore figurativo 3 Numero registro generale 24801/2015 Numero sezionale 42/2022 Numero di raccolta generale 5495/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 del canone locativo di mercato degli immobili, da determinarsi in conformità delle conclusioni assunte dal C.T.U. nominato, iii) ha escluso che tale canone potesse essere computato al netto delle spese sostenute dagli appellanti principali, in assenza totale di elementi di prova;
iv) ha ritenuto che la somma dovuta costituisse un debito di valore, come tale soggetto alla rivalutazione monetaria.

5. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 23 marzo 2015, ha proposto ricorso Albina P prospettando nove motivi di doglianza;
Laura e Silvia O hanno resistito con controricorso. Gli intimati Stefano B e Anna B, quali eredi di Margherita Facchetti, ed Elena Facchetti, quale erede di Margherita Scalvini, non hanno svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

6. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme sulla condictio indebiti: la corte d'appello, condividendo le affermazioni del tribunale, ha ritenuto che la condictio indebiti ob causam finitam configuri un indebito soggettivo ex latere accipientis, disciplinato dall'art. 2036 cod. civ., ma avrebbe omesso di accertare lo stato soggettivo, di buona o mala fede, dei percipienti.

7. Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la corte di merito disposto la restituzione di tutti i frutti, percepiti e percipiendi, dalla data della percezione, malgrado le attrici/appellate non avessero dedotto, e tanto meno provato, la mala fede dei percipienti, violando così il principio secondo cui la decisione deve essere assunta iuxta alligata et probata partium.

8. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito 4 Numero registro generale 24801/2015 Numero sezionale 42/2022 Numero di raccolta generale 5495/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 dallo stato soggettivo dei percipienti, incidente sul quantum delle restituzioni.

9. Il quarto motivo

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