Cass. pen., sez. V trib., sentenza 12/07/2019, n. 30740

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 12/07/2019, n. 30740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30740
Data del deposito : 12 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAZHY RUSHIT nato a KEKES( ALBANIA) il 14/01/1961 avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Qn concludeipeeinannmissibilita' .

4.14214t-o il difensore Q.fkA".Amik,

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi nei confronti di D R, dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 489 cod. pen. in relazione agli articoli 477, 482 cod. pen. (perché senza essere concorso nella contraffazione del permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dall'autorità albanese, faceva uso di tale documento contraffatto esibendolo alla polizia giudiziaria in occasione del controllo avuto nel comune di San Zenone al Lambro, il 7 marzo 2014).

2.Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia articolando due motivi.

2.1.Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l'idoneità dell'atto falso a ledere l'interesse tutelato dalla norma laddove esso è da ritenersi, invece, privo di qualsiasi validità giuridica;
e ciò in conformità all'orientamento di questa corte di legittimità, trattandosi di documento non valido nel territorio italiano, nè sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, né, tantomeno, sotto il profilo della identificazione della persona. In particolare, assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, tale principio deve essere applicato non solo nel caso in cui oggetto della contraffazione sia una patente straniera ma anche ove esso consista, come nel caso di specie, nel permesso internazionale di guida. Evidenzia che tra i presupposti di validità della patente di guida straniera previsti dall'art. 135 cod. strada sono, oltre alla residenza in Italia da meno di un anno, il possesso di un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. Ne deriva pertanto che non soltanto il permesso internazionale non è valido se non accompagnato da patente rilasciata dallo Stato di appartenenza in corso di validità, ma anche che la patente straniera legittima alla guida gli stranieri non residenti in Italia da oltre un anno ove sia accompagnata proprio dal permesso internazionale o da una sua traduzione ufficiale in lingua italiana. Sebbene si tratti di due documenti diversi non si comprende per quale motivo il principio su indicato possa ritenersi applicabile alla sola ipotesi di patente straniera falsa ma non giuridicamente valida e non possa valere per il permesso internazionale di guida falso ma privo di validità giuridica in quanto non accompagnato da una patente rilasciata dallo Stato di appartenenza in corso di validità. In considerazione del principio costituzionale di offensività che giustifica l'esclusione della punibilità del falso cd. falso innocuo deve optarsi per l'interpretazione estensiva del principio sopraindicato.

2.2.Col secondo motivo si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e si contesta la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui afferma la consapevolezza dell'imputato, dando per dato acquisito che il medesimo fosse a conoscenza del fatto che in assenza della patente di guida straniera non avrebbe potuto ottenere nemmeno il permesso internazionale, laddove tale circostanza, prevista espressamente dalle norme del codice della strada e dalle Convenzioni di Ginevra e di Vienna sul permesso internazionale di guida, non doveva essere necessariamente nota all'imputato che, non essendo concorso nella falsificazione del documento, in buona fede ha fatto uso dello stesso nella convinzione che abilitasse alla guida dei veicoli in Italia. Quindi insta per l'annullamento della sentenza con ogni conseguenziale statuizione
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