Cass. pen., sez. III, sentenza 05/09/2022, n. 32498
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E F, nato a Cursi il 06/06/1952, avverso l'ordinanza in data 04/03/2022 del Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G S;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 04/03/2022 il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 14/02/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno adibito all'estrazione di materiali inerti, ubicato in Cursi, in relazione alla contravvenzione di abusiva coltivazione di cava e al delitto di inquinamento ambientale (rispettivamente previsti dagli artt. 44, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 452-bis cod. pen.), di cui risultava indagato E F.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'E, avv.to A C, che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 44, lett. a), b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus delle indicate contravvenzioni urbanistiche. Assume in proposito che, diversamente da quanto indicato nella contestazione provvisoria, nel caso di specie non ricorrerebbe il fumus né della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ipotizzabile a fronte di mere difformità delle opere dal titolo abilitativo, né di quella di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, configurabile nel caso di opere realizzate sine titulo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, idrogeologico e/o ambientale e nel caso di lottizzazione abusiva. Aggiunge, altresì, che il Tribunale distrettuale, espressamente investito della disamina di tale doglianza, avrebbe omesso di valutarla, limitandosi ad affermare la concreta configurabilità della diversa contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente irrituale modifica del capo di imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale. Osserva segnatamente che i giudici della cautela avrebbero erroneamente ritenuto configurabile il fumus del delitto de quo a fronte di un'attività estrattiva durata pochi mesi e consistita nello scavo del terreno e nel mero scorticamento meccanico dello strato superficiale tufaceo, che non aveva provocato immissioni tossiche di gas nocivi idonee a compromettere significativamente la qualità dell'aria, né aveva comportato sversamenti sul suolo o infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti causativi del deterioramento dei corpi recettori o dell'inquinamento della falda acquifera.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452- undecies cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di omessa valutazione della documentazione a discarico. Sostiene in proposito che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento cautelare emesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente evocato la confiscabilità del fondo adibito a cava dall'indagato, non considerando che l'ablazione è prevista dall'art. 452-undecies cod. pen. nel solo caso in cui il bene risulti di proprietà dell'autore del delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. e omettendo di valutare la documentazione riversata in atti dalla difesa, da cui era dato inferire che l'indagato era il mero affittuario del terreno.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di omessa valutazione della richiesta di annullamento del sequestro dei beni strumentali alla coltivazione della cava. Osserva al riguardo che i giudici della cautela, investiti della valutazione di tale istanza per effetto della proposizione di motivi aggiunti, l'avrebbero disattesa con motivazione del tutto apparente, fondata sulla mera possibilità che il protrarsi della disponibilità, in capo all'indagato, dell'area e degli altri beni ablati potesse aggravare il pericolo di reiterazione dei reati
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G S;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 04/03/2022 il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 14/02/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno adibito all'estrazione di materiali inerti, ubicato in Cursi, in relazione alla contravvenzione di abusiva coltivazione di cava e al delitto di inquinamento ambientale (rispettivamente previsti dagli artt. 44, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 452-bis cod. pen.), di cui risultava indagato E F.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'E, avv.to A C, che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 44, lett. a), b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del fumus delle indicate contravvenzioni urbanistiche. Assume in proposito che, diversamente da quanto indicato nella contestazione provvisoria, nel caso di specie non ricorrerebbe il fumus né della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ipotizzabile a fronte di mere difformità delle opere dal titolo abilitativo, né di quella di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, configurabile nel caso di opere realizzate sine titulo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, idrogeologico e/o ambientale e nel caso di lottizzazione abusiva. Aggiunge, altresì, che il Tribunale distrettuale, espressamente investito della disamina di tale doglianza, avrebbe omesso di valutarla, limitandosi ad affermare la concreta configurabilità della diversa contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente irrituale modifica del capo di imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. e di vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale. Osserva segnatamente che i giudici della cautela avrebbero erroneamente ritenuto configurabile il fumus del delitto de quo a fronte di un'attività estrattiva durata pochi mesi e consistita nello scavo del terreno e nel mero scorticamento meccanico dello strato superficiale tufaceo, che non aveva provocato immissioni tossiche di gas nocivi idonee a compromettere significativamente la qualità dell'aria, né aveva comportato sversamenti sul suolo o infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti causativi del deterioramento dei corpi recettori o dell'inquinamento della falda acquifera.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 452- undecies cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di omessa valutazione della documentazione a discarico. Sostiene in proposito che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento cautelare emesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente evocato la confiscabilità del fondo adibito a cava dall'indagato, non considerando che l'ablazione è prevista dall'art. 452-undecies cod. pen. nel solo caso in cui il bene risulti di proprietà dell'autore del delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. e omettendo di valutare la documentazione riversata in atti dalla difesa, da cui era dato inferire che l'indagato era il mero affittuario del terreno.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di omessa valutazione della richiesta di annullamento del sequestro dei beni strumentali alla coltivazione della cava. Osserva al riguardo che i giudici della cautela, investiti della valutazione di tale istanza per effetto della proposizione di motivi aggiunti, l'avrebbero disattesa con motivazione del tutto apparente, fondata sulla mera possibilità che il protrarsi della disponibilità, in capo all'indagato, dell'area e degli altri beni ablati potesse aggravare il pericolo di reiterazione dei reati
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