Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2020, n. 37700

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2020, n. 37700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37700
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O F nato in Nigeria il 15/06/1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 27/12/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere B P R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore del ricorrente, avvocato M D in sostituzione, che si è riportata ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da O F, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis e 588 cod.pen., quest'ultimo aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 stesso codice.

2.In particolare, secondo i giudici della cautela il ricorrente sarebbe partecipe, in posizione di vertice, dell'associazione di stampo mafioso operativa nel territorio di Bari e provincia e rappresentata da più soggetti, molti dei quali arruolati all'interno del Cara di Bari, che associandosi tra loro avrebbero costituito una cellula reticolare della fratellanza internazionale denominata "Supreme Vikings Confraternity SVC", inserita nel più ampio contesto delle confraternite nigeriane, analoga per modus operandi e struttura alle mafie autoctone, e finalizzata alla realizzazione di più reati contro la persona, il patrimonio nonché al conseguimento di profitti ingiusti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione, meglio descritti ai capi da 2 a 20 della rubrica. Più precisamente, al ricorrente, la cui abitazione risultava destinata alle riunioni del gruppo anche finalizzate ai riti di affiliazione, viene ascritto il ruolo di soggetto stanziale all'interno del territorio della citta di Bari ( cd Governament), chiamato ad assumere decisioni di rilievo nell'organizzazione e nel funzionamento del gruppo;
gli viene inoltre ascritta la partecipazione alla rissa contestata al capo 20, aggravata dalle modalità o comunque dall'agevolazione mafiosa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi