Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 27848

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 27848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27848
Data del deposito : 22 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31536/2019R.G. proposto da MASSERIA SERRA SAN VITO S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. N M ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale montagna0364@cert.avvmatera.it -ricorrente -

contro

INTRUM ITALY S.P.A., nella qualità di rappresentante di PENELOPE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. G D P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Livio Andronico 25 -controricorrente - e nei confronti di LA PRIMA S.C.A.R.L.IN LIQUIDAZIONE - intimata - avverso la sentenza n. 137 del TRIBUNALE DI LAGONEGRO, depositata in data 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. G;
lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod. ) del Pubblico Ministero, in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott.G B N, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria della ricorrente depositata in data 4/7/2022. F

ATTI DI CAUSA

1. In data 6/7/2015 Intesa Sanpaolo notificava un atto di precetto a Masseria Serra San Vito S.r.l., la quale aveva acquistato (con atto pubblico del 7/2/2013) da La Prima S.c. il bene immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario contratto dalla società venditrice.

2. Con atto di citazione del 18/7/201 5, la Masseria Serra San Vito proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l ’ atto di intimazione, del quale deduceva l’invalidità per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.

3. Costituendosi, la Intesa Sanpaolo sosteneva c he l ’ omessa notificazione del titolo contrattuale era consentita dall’4009BD001D20B8E9175D" data-article-version-id="8e2c568e-4be2-5845-8757-c39824f025cf::LR4009BD001D20B8E9175D::1993-09-30" href="/norms/laws/itatextu54oeemvlmdv2t/articles/itaartzn8l54a4ti6t87l?version=8e2c568e-4be2-5845-8757-c39824f025cf::LR4009BD001D20B8E9175D::1993-09-30">art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 385 del 1993, in deroga alle prescrizioni dell’art. 603 cod. proc. civ.

4. Integrato il contraddittorio col debitore principale (La Prima S.c., rimasta contumace), il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza n. 137 dell’8/4/2019, rigettava l’opposizione: il giudice di merito riteneva che il rinvio operato dall’art. 602 cod. proc. civ. alle «disposizioni contenute nei capi precedenti» non potesse estendersi all’art. 479 cod. proc. civ., norma inserita in un titolo diverso che, comunque, fa salve diverse previsioni legislative;
in base all’art. 41, comma 1, .T.U.L.B. – che esenta dalla notificazione del titolo esecutivo il creditore fondiario e non contiene specificazioni rispetto all’esecuzione contro il terzo proprietario – e alle disposizioni del previgente Testo Unico Fondiario (segnatamente, gli artt. 20 e 43 del R:D. n. 646 del 1905), il Tribunale addiveniva alla conclusione che il titolo esecutivo contrattuale non debba essere notificato al terzo proprietario.

5. Avverso la suddetta sentenza la Masseria Serra San Vito proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
resisteva con controricorso la Penelope SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., cessionaria del credito vantato da Intesa Sanpaolo nei confronti della ricorrente.

6. In esito all ’ adunanza del 18/1/2022, ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo a La Prima S.c., già parte (contumace) nel grado di merito e debitrice principale (come tale litisconsorte necessario;
ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1331 del 18/01/2022).

7. Per la trattazione della controversia è stata successivamente fissata l’udienza pubblica del 13/7/2022;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l ’ intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R

AGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dare atto della ritualità e tempestività della rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo a La Prima S.C., la quale non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

2. Con la propria censura la ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 479, 602 e 603 cod. proc. civ., 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993 e 12 preleggi, per avere il Tribunale di Lagonegro ritenuto – nonostante la prescrizione dell’art. 603 cod. proc. civ. secondo cui «il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo» – che l’art. 41, comma 1, T.U.L.B. esenti il creditore fondiario dall’onere di notificare il mutuo anche al terzo proprietario, soggetto che è distinto rispetto alle parti contrattuali e che, dunque, dovrebbe essere destinatario dell’atto sul quale si fonda la preannunciata esecuzione forzata nei suoi confronti.

3. La controricorrente eccepisce l ’ inammissibilità dell ’ opposizione pre-esecutiva ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ., avanzata dalla Masseria Serra San Vito, in quanto il terzo proprietario è attinto dall’espropriazione solo dopo la notifica dell’atto di pignoramento e, dunque, prima dell’inizio dell’esecuzione non sarebbe legittimato a contestare la regolarità degli atti prodromici.

4. L ’ eccezione è infondata, essendo invece ammissibile la proposizione, da parte del terzo proprietario, dell’opposizione ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ. volta a contestare l’atto di precettoprima dell’inizio dell’esecuzione forzata. In proposito si osserva che l’atto di intimazione notificato al terzo proprietario non è “generico”, bensì “specifico ”, nel senso che esso indica il bene che sarà sottoposto alla successiva esecuzione nell’ipotesi di inadempimento del debitore principale: conseguentemente, il terzo è già individuato come destinatario della minacciata esecuzione (e, infatti, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12970 del 30/6/2020, ravvisa il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario anche in una fattispecie di opposizione all’esecuzioneex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) e, come tale, è legittimato a svolgere, anche in via preventiva, censure sia sulla regolarità formale degli atti prodromici e sulla loro notificazione, sia sul diritto di agire in executivis nei suoi confronti.Inoltre, l’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (secondo cui «Le opposizioni di cui al comma precedente … relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto … si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione») stabilisce un termine finale e il sistema delle opposizioni esecutive consente generaliter la tutela ante tempus , purché sia concreto ed attuale l’interesse a proporle, come avviene nel caso in esame, allorché appunto la notifica del precetto rende chiara la prospettazione dell’azione esecutiva come imminente. Va poi rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata previa notifica del titolo esecutivo al debitore deve essere fatta valere –necessariamente –con tempestiva opposizione a precetto entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto di intimazione (quale atto successivo nella sequenza procedimentale), non potendosi rinviare la tutela all’inizio dell’esecuzione forzata, in ragione della peculiarità della doglianza e dell’esigenza di stabilizzare al più presto gli effetti dell’intimazione: «Il termine di cinque giorni per proporre l’opposizione a precetto di cui all’art. 617 cod. proc. civ. decorre dalla data della notifica del precetto stesso, anche quando sia fondata sull’assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui sorge l’interesse del creditore di reagire alla minacciata esecuzione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563524-01;
idem, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19715 del 17/7/2008);
«… anche in tale ipotesi il termine per la proposizione dell’opposizione, malgrado la denuncia attenga alla notificazione del titolo esecutivo, decorre dalla notificazione dell’atto di precetto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 28/02/2011, in motivazione). In forza dei suesposti principî giurisprudenziali, si deve concludere che il termine decadenziale per far valere l’omessa notifica del titolo esecutivo decorre dalla conoscenza del precetto non soltanto per il debitore, ma anche per il terzo proprietario individuato nell’intimazione, la cui posizione processuale è equiparata a quella del primo;
giocoforza, va ritenuta ammissibile l’opposizione preventiva avanzata dal terzo proprietario.
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