Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 7475
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O Z T I ORIGINALE O D T I D T N 0747 5/04 A O L A IV - 9 A - S 1 V Ä 6 N N 8 IS A 2 ID CI N S J L I Oggetto REPUBBLICA ITALIANA-- ĀT 1 8 Y V Adozione di IZ U L O minorenni in casi IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N particolari. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.22721/03 Cron.44357 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. V P Presidente Rep. Dott. M. G L Consigliere Ud. 15/3/04 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Renato Rordorf Consigliere G Consigliere Dott. G ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: L C C, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Galilei, n. 45, presso l'Avvocato Giovanni Ma- gnano Di San Lio, rappresentata e difesa dall'Avvocato A F per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - 7 contro " Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania intimato - avversO il decreto della Corte d'appello di Catania - - 3 4 M 5 2 0 6 0 2 Sezione minori, depositato il 17.6.2003; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2004 dal relatore Cons. Giuseppe - Vito Antonio Magno; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. A G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 12.2.2003 il tribunale per i minorenni di Catania respinse il ricorso presentato dalle sorelle C e N L C per l'ado- zione particolare, ai sensi dell'articolo 44, co. 1, lett. d), legge maggio 1983, n. 184 (come sostituito dall'articolo 25, legge 28 marzo 2001, n. 149), della piccola Elena Cili, nata a Ragusa il 16.9.2000, aven- done ritenuto insussistenti i presupposti legali. Avverso tale decreto propose reclamo la signora Caro- lina Lo Castro, secondo la quale dovevano ritenersi sussistenti le condizioni prescritte dalla citata norma per l'adozione in casi particolari, giacché ella aveva assistito ed accudito amorevolmente per circa due anni detta minore, anche sotto il profilo sanitario, fin da quando, subito dopo la nascita, le era stata affidata dalla madre, di nazionalità albanese, che poi si era totalmente disinteressata della sua creatura. C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\7 Sent 22721- 03 Lo Castro-PGCT .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 2 di 6 La corte d'appello di Catania sezione minorenni con decreto depositato il 17.6.2003, su conformi conclusio- ni del procuratore generale della Repubblica, rigettò il reclamo, avendo ritenuto mancanti i presupposti di legge, segnatamente perché l'affidamento preadottivo ad una coppia di coniugi, in conformità alla normativa generale sull'adozione dei minori, non risultava impos- sibile ed anzi appariva agevole - data la tenera età della bambina e l'assenza di condizioni di rischio oltreché vantaggioso per la stessa minorenne, rive- stendo grande importanza per l'armonico sviluppo della personalità la presenza di entrambe le figuresua genitoriali. Ritenne inoltre la corte territoriale che tale vantag- gio doveva considerarsi prevalente sulle eventuali difficoltà connesse al distacco della bambina dalle persone che l'avevano accudita ed alle quali, peraltro, non era legata da alcun vincolo di parentela. Rigettò, l'istanza di adozione proposta ai sensi della infine, lettera a) dello stesso articolo 44, ritenendola "nuova" Per la cassazione di tale decreto ricorre C Lo Castro, con un solo motivo, illustrato da memoria. Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania, intimato, non svolge difese. des C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15/3-2004\7 Sent 22721- 03 Lo Castro-PGCT .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che il provvedimento impugnato, pur rivestendo la forma del decreto motivato, deve consi- derarsi sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56, 4° co., legge 4 maggio 1983 n. 184, e 313 novellato dall'articolo 30, legge 28 marzo 2001, C.C., n. 149, che prevede ora la forma della sentenza per i provvedimenti emessi dal tribunale in materia di ado- zione e, nel caso specifico, per i provvedimenti del tribunale per i minorenni in materia di adozione in casi particolari. I termini del ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, in mancanza di diversa indicazione, sono dunque quelli ordinariamente stabiliti dagli articoli 325, 327 c.p.c.;nella specie, non risultando comuni- cato né notificato il provvedimento stesso, pubblicato mediante deposito in cancelleria il 17.6.2003, risulta applicabile il termine "lungo" di un anno da tale data per la notifica del ricorso, eseguita tempestivamente il 23.9.2003. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato. siccome inammissibile. Con l'unico motivo, infatti, si censura il provve- dimento impugnato per violazione "della Legge 4.5.1983, n. 184, avendo particolare riguardo alla novella di cui ; C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3/200417 Sent 22721- 03 Lo Castro-PGCT .doc \V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 4 di 6 all'art. 1 della Legge 28.3.2001, n. 149", perché al momento della domanda di adozione particolare la mino- renne, pur essendo già stata dichiarata in stato d'ab- bandono ed adottabile, non era stata affidata ad alcuna coppia né se ne prospettava concretamente l'adozione nelle forme ordinarie;perché, inoltre, la corte terri- aspetti formali dellatoriale, privilegiando gli richiamata normativa, avrebbe indebitamente trascurato i contenuti umani ed affettivi che sono a base dell'a- dozione in casi particolari, consentita anche a persone non sposate, nell'esclusivo interesse morale e mate- riale dell'adottando. Ad onta della qualificazione, quale violazione di legge, del preteso vizio da cui sarebbe affetta secondo parte ricorrente la decisione impugnata, la censura concerne, in realtà, un giudizio di mero fatto, formu- lato dai giudici di merito con riguardo alla insus- sistenza del presupposto per l'applicazione del citato articolo 44, lett. d), consistente nella "constatata impossibilità di affidamento preadottivo". Tale impossibilità, nonché constatata, è stata infatti positivamente esclusa dal giudice а quo, in conside- razione della tenera età della bambina e dell'assenza di condizioni che ne possano rendere difficile l'affi- damento а scopo di adozione legittimante a favore di C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\7 Sent 22721- 03 Lo Castro-PGCT .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 5 di 6 una coppia di coniugi. Tale ultima forma di adozione è peraltro ritenuta, in generale, meglio rispondente all'interesse morale e materiale del minore, sia dalla legge che chiaramente considera residuale il ricorso all'adozione particolare allorché pretende che sia previamente constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo sia dalla 1 dottrina e dalla comune esperienza. Il giudizio di fatto sulla possibilità di affidamento preadottivo, e quindi sull'insussistenza del presup- posto per l'adozione "particolare", al pari di altri analoghi giudizi di merito riguardanti la stessa mate- dell'adozione, è incensurabile in sede di legit- ria timità (cfr. Cass. nn. 5580/2000, 2404/1997). Ne deriva 'inammissibilità e quindi il rigetto, per tale motivo, del ricorso. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, proposto nei confronti del pubblico ministero. P. Q. M. La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 marzo 2004. Il consigliere est. Il presidente Сушень дит C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\7 Sent 22721- 03 Lo Castro-PGCT .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 6 di 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 20 APR. 2004 IL CANCELLIERE IL