Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2022, n. 13767
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 18509-2016 proposto da: MENAPACE ORIETTA e CGIL DEL TRENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NIZZA
59, presso lo studio dell'avvocato A A, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, A S, E D R, L M, G M, ESTER ADA SCIPLINO;
- controricorrente = avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/01/2016 R.G.N. 54/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente Relatore Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato A S per delega verbale avvocato A A;
udito l'avvocato A S. RG 18309/2016 O A:e.
CLIL
Treii/i)m PS t 'diemzu de/ 12 ,gennaio 2022
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 2 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande svolte da O M e la CGIL del Trentina per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale non retribuita, ex artt. 3 d.lgs. n.564 del 1996 e 31 legge n.300 dei 1970, anche per i lavoratori stagionali, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle cooperative ortofrutticole della provincia autonoma di Trento, e del diritto, di Menapace, lavoratrice stagionale, all'accertamento della relativa contribuzione anche per il periodo successivo all'anno 2012, con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, a lei negata in ragione dei non accreditamento della contribuzione figurativa nei sei mesi precedenti, per essere ostativo all'accoglimento della domanda !l disposto dell'art. 3 d.igs. n.564 del 1996 che autorizza la contribuzione facoltativa solo decorso un periodo lavorativo non inferiore a sei mesi, 2. La Corte di merito ha ritenuto non oggetto di contestazione l'assunzione della lavoratrice stagionale„ da oltre un ventennio, da parte del Consorzio Melinda, con contratti di durata„ variabile ne! tempo, da nove a undici mesi all'anno fino al 2004, epoca dei collocamento in aspettativa, non retribuita, per carica sindacale ex art. 31 legge n.300 del 1970;
ha poi premesso, in fatto, che la domanda di accreditamento della contribuzione figurativa, sempre accolta dall'INPS, era stata annullata, in via di autotutela, nel 2013, con disconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi successivi al 2012 ed esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, in assenza dei requisito contributivo.
3. Dalla contraddittorietà delle decisioni assunte dall'INPS la Corte di merito ha desunto una sorta di transazione, per la situazione di affidamento ingenerata da una condotta protratta per circa un decennio, e l'interpretazione dell'oggettiva cornice normativa ha condotto i giudici del gravame, in riferimento al periodo controverso (l'anno 2013), RG 18509/2016 R M estensore all'infondatezza delle domande spiegate, con esclusione di dubbi di costituzionalità. 4 Avverso tale sentenza ricorrono Menapace Orietta e la CGIL del Trentino, con unico ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste„ con controricorso, l'INPS.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dei d.lgs. n. 564 del 1996 e assumono, in sintesi, che nonostante l'ultimo contratto stagionale abbia avuto durata superiore a dieci mesi (11.9.2012/31.7.2013), INPS non abbia proceduto all'accredito figurativo neppure trascorsi i sei mesi di cui all'art. 3 cit.
6. Con il secondo motivo rinnovano la dedotta violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 564 dit, e deducono violazione dell'art. 3 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/79 CE, sostenendo, in sintesi, che la durata ultra-semestrale dei contratto di lavoro è assunta dalla legge a indice della sua genuinità così che, trascorso un semestre dall'inizio del contratto, i! lavoratore distaccato maturerebbe il diritto all'accredito figurativo anche per detto
NIZZA
59, presso lo studio dell'avvocato A A, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, A S, E D R, L M, G M, ESTER ADA SCIPLINO;
- controricorrente = avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/01/2016 R.G.N. 54/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente Relatore Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato A S per delega verbale avvocato A A;
udito l'avvocato A S. RG 18309/2016 O A:e.
CLIL
Treii/i)m PS t 'diemzu de/ 12 ,gennaio 2022
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 2 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande svolte da O M e la CGIL del Trentina per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale non retribuita, ex artt. 3 d.lgs. n.564 del 1996 e 31 legge n.300 dei 1970, anche per i lavoratori stagionali, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle cooperative ortofrutticole della provincia autonoma di Trento, e del diritto, di Menapace, lavoratrice stagionale, all'accertamento della relativa contribuzione anche per il periodo successivo all'anno 2012, con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, a lei negata in ragione dei non accreditamento della contribuzione figurativa nei sei mesi precedenti, per essere ostativo all'accoglimento della domanda !l disposto dell'art. 3 d.igs. n.564 del 1996 che autorizza la contribuzione facoltativa solo decorso un periodo lavorativo non inferiore a sei mesi, 2. La Corte di merito ha ritenuto non oggetto di contestazione l'assunzione della lavoratrice stagionale„ da oltre un ventennio, da parte del Consorzio Melinda, con contratti di durata„ variabile ne! tempo, da nove a undici mesi all'anno fino al 2004, epoca dei collocamento in aspettativa, non retribuita, per carica sindacale ex art. 31 legge n.300 del 1970;
ha poi premesso, in fatto, che la domanda di accreditamento della contribuzione figurativa, sempre accolta dall'INPS, era stata annullata, in via di autotutela, nel 2013, con disconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi successivi al 2012 ed esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione, per l'anno 2013, in assenza dei requisito contributivo.
3. Dalla contraddittorietà delle decisioni assunte dall'INPS la Corte di merito ha desunto una sorta di transazione, per la situazione di affidamento ingenerata da una condotta protratta per circa un decennio, e l'interpretazione dell'oggettiva cornice normativa ha condotto i giudici del gravame, in riferimento al periodo controverso (l'anno 2013), RG 18509/2016 R M estensore all'infondatezza delle domande spiegate, con esclusione di dubbi di costituzionalità. 4 Avverso tale sentenza ricorrono Menapace Orietta e la CGIL del Trentino, con unico ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste„ con controricorso, l'INPS.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dei d.lgs. n. 564 del 1996 e assumono, in sintesi, che nonostante l'ultimo contratto stagionale abbia avuto durata superiore a dieci mesi (11.9.2012/31.7.2013), INPS non abbia proceduto all'accredito figurativo neppure trascorsi i sei mesi di cui all'art. 3 cit.
6. Con il secondo motivo rinnovano la dedotta violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 564 dit, e deducono violazione dell'art. 3 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/79 CE, sostenendo, in sintesi, che la durata ultra-semestrale dei contratto di lavoro è assunta dalla legge a indice della sua genuinità così che, trascorso un semestre dall'inizio del contratto, i! lavoratore distaccato maturerebbe il diritto all'accredito figurativo anche per detto
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