Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34562

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34562
Data del deposito : 16 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C R, nato a Nocera Inferiore il 30/09/1972 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del Tribunale di Salerno;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti A E ed A V, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno, accogliendo l'appello proposto ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato a R C gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., che egli avrebbe commesso, in concorso con i coindagati C e M, nella sua qualità di custode giudiziario e delegato all'attività di vendita nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'impresa edile "D Vallee s.r.l.", legalmente rappresentata da M D. Secondo l'ipotesi d'accusa, d'intesa con C, ingegnere nominato suo ausiliario tecnico nella medesima procedura, il ricorrente avrebbe alterato i valori di stima degli immobili sottoposti a pignoramento, in tal modo consentendo al D di ottenere una riduzione dello stesso e la restituzione di parte di quel compendio, ma chiedendo ed ottenendo da questi, quale indebita remunerazione, la somma di 20.000 euro in contanti, corrisposta in varie tranches, per lo più nelle mani di M, cugino di C e da quest'ultimo incaricato della relativa riscossione. Il Tribunale ha ritenuto fondate tali accuse, sulla base delle dichiarazioni del D, poiché particolareggiate, riscontrate dai dati delle indagini tecniche (intercettazioni di conversazioni e tabulati del traffico telefonico), confermate dalla confessione di C e dalle dichiarazioni di M (che si è limitato a professare la sua buona fede sulla causale dei versamenti riscossi) e prive di qualsiasi ragione per un'accusa calunniosa nei confronti del solo Carleo.

2. Ricorre per cassazione Carleo, per il tramite dei propri difensori, rassegnando tre doglianze.

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria: il pignoramento eseguito nei confronti del D era ampiamente sproporzionato per eccesso rispetto all'importo del suo debito;
la riduzione del vincolo, quindi, gli sarebbe legittimamente spettata;
di conseguenza, nessun indebito profitto gli avrebbero fatto conseguire Carleo e C, i quali avrebbero agito soltanto quali consiglieri esperti della materia, per consentirgli di ottenere un risultato che esulava del tutto dalle funzioni e dai poteri loro spettanti in ragione dell'incarico ricoperto. La loro condotta potrebbe perciò integrare, al più, gli estremi della truffa aggravata.

2.2. Violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione degli elementi indiziari. Carleo non ha chiesto né concordato alcun pagamento, non ha riscosso alcunché, non ha avuto rapporti con l'esattore M. Le accuse a suo carico provengono dalle dichiarazioni del denunciante e dei coindagati, ma: a) il primo, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non può considerarsi un testimone puro e semplice, poiché la sua posizione è stata soltanto successivamente archiviata, per esclusione della punibilità a norma dell'art. 323-ter, cod. pen., dovendo perciò trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente necessità di "riscontri", invece mancanti;
b) C ha reso dichiarazioni non genuine, perché dettate dal solo intento di alleggerire la sua posizione ottenendo benefici processuali;
c) l'unico dato obiettivo è quello riveniente dai tabulati telefonici, tuttavia dallo stesso Giudice per le indagini preliminari ritenuto inconsistente;
d) il Tribunale, infine, ha illegittimamente valorizzato a fini probatori l'esercizio di un diritto dell'indagato, qual è quello di non rispondere all'interrogatorio in sede di convalida del fermo.
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