Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 12635
Sentenza
23 febbraio 2024
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23 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato).
Sul provvedimento
Testo completo
12635-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 505 SERGIO BELTRANI -Presidente - UP 23/02/2024- LUIGI AGOSTINACCHIO DONATO D'AURIA R.G.N. 45488/2023 Relatore - ANTONIO SARACO GIUSEPPE MARRA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI AS nato a [...] il [...] DE TT IO nato a [...] il [...] IL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. LUIGI FERRO, per IZ UA e De EI SA, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi ed avv. GIOVANNI GRILLO, per GI TO, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 8/2/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Parma del 29/9/2021, che aveva condannato TO GI, UA IZ e SA De EI per i reati loro rispettivamente ascritti.
2. UA IZ e SA De EI, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione 1 dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica. Evidenzia che la sentenza impugnata si limita a motivare per relationem, rinviando alla sentenza di primo grado, senza considerare le doglianze avanzate dalla difesa;
che nel caso oggetto di scrutinio i fatti dovrebbero più correttamente essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., piuttosto che in quella di cui all'art. 648-bis cod. pen., tenuto conto che dagli atti non emergono attività volte a impedire o a ostacolare la tracciabilità della provenienza illecita.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la sentenza motiva per relationem e che nemmeno il giudice di prime cure ha dato conto dei criteri utilizzati nel determinare la pena o per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. TO GI, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché per carenza e illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha affermato di condividere la motivazione del Tribunale, senza tuttavia esaminare le doglianze difensive;
che con riferimento al delitto di cui al capo AK) - la sentenza, a fronte di uno specifico motivo di appello, non dà conto delle ragioni per cui il coimputato NC AM è stato assolto;
che anche con - riferimento al delitto di cui al capo AM) - i giudici di appello non hanno tenuto conto della sentenza di assoluzione dei coimputati pronunciata dal Tribunale di Napoli;
che dagli atti non emerge la condotta del GI tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
3.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 648-bis cod. pen., nonché per carenza e illogicità della motivazione. Ritiene il difensore che «il riconoscimento della diminuente prevista dall'art 648 bis co. 3 C. P. comporti il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 co. 4^ c.p.».
3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale riteneva che ricorressero i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare;
che con separato verbale 2 disponeva la sospensione del processo;
che, tuttavia, depositava la motivazione in data 21/2/2023, in tal modo frustrando il diritto alla difesa di determinare correttamente i termini di una possibile impugnazione»; che, comunque, non citava l'imputato per l'udienza del 28/3/2023; che a tale udienza emetteva dispositivo di conferma senza adeguata motivazione, limitandosi ad indicare a verbale la mancata ricezione delle informazioni richieste all'UEPE ed il mancato apporto della difesa;
che detta motivazione è contraddittoria, in quanto il giudice in assenza delle informazioni richieste può comunque determinare le prescrizioni più appropriate al caso di specie;
che in ogni caso la difesa non ha oneri di sorta, se non la facoltà di depositare memorie.
3.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Osserva che le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nonostante i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato siano remoti, il corretto comportamento processuale e la risalenza nel tempo dei fatti.
3.4 Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Rileva che entrambi i giudici di merito hanno omesso il vaglio critico degli elementi di prova, restituendo una motivazione apparente il Tribunale ed una motivazione per relationem la Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di UA IZ e SA De EI sono inammissibili. Va premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso -in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01).
1.1 Orbene, il primo motivo non è consentito perché aspecifico, atteso che si confronta solo in apparenza con la motivazione della sentenza impugnata, che - in ordine alla configurabilità del riciclaggio, rispondendo alla medesima doglianza - ha valorizzato il trasferimento all'estero dei mezzi e l'alterazione dei documenti di circolazione e del certificato di proprietà, condotte queste correttamente ritenute idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli. 3 Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del