Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2021, n. 17812

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2021, n. 17812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17812
Data del deposito : 22 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ompravendita SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3993/'16) proposto da: GRANITEX S.P.A. (P.I.: 00409880234), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti D C e B P ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29;
- ricorrente principale -

contro

VIVI LATUACASA S.R.L. (P.I.: 02903400238), in persona del legale rappresentante-pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti R V e P V ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. Fontanella Borghese, n. 72;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 193/2015, depositata il 27 gennaio 2015 (e non notificata);
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avv.ti B P, per la ricorrente principale, e P V, per la controricorrente-ricorrente incidentale.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2001 la Granitex s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, la s.r.l. V L per sentirla condannare al pagamento, in suo favore e stante l'impossibilità di addivenire ad un accordo, dell'importo di £ 32.446.440, a titolo di corrispettivo per la fornitura di pavimentazione da posare all'esterno del suo negozio sito in Nogara, evidenziando che erano sorti dei problemi circa l'aspetto cromatico del pavimento, per ovviare ai quali era stato fornito del materiale suppletivo che aveva richiesto l'impiego della somma di £ 6.094.920, mentre il prezzo del materiale originariamente consegnato ammontava, compresi i cordoli per le fioriere, a £ 26.351.520. La convenuta si costituiva in giudizio e, oltre ad insistere per il rigetto dell'avversa pretesa, proponeva domanda riconvenzionale di esatto adempimento e di condanna al risarcimento del danno, assumendo che il pavimento presentava gravi difetti riconducibili a rilevanti differenze cromatiche, che la fornitrice non era riuscita ad eliminare. Successivamente, con la memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa convenuta formulava anche domanda di risoluzione del contratto, abbandonando quella di adempimento, avanzando in via subordinata anche quella di riduzione del prezzo. All'esito della esperita istruzione probatoria, il Tribunale adìto, con sentenza n. 1926/2008, accoglieva parzialmente entrambe le proposte domande. In particolare, dichiarava che la convenuta era tenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 4.751,00, e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, dichiarava che Granitex s.p.a. era tenuta a risarcire il danno alla V L s.r.l. nella misura di euro 17.539,00, con la conseguente condanna, a seguito della disposta compensazione giudiziale tra i due reciproci crediti e debiti, dell'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 12.788,00, oltre interessi dal 28.9.2001 al saldo, nonché delle spese giudiziali nell'ordine del 50%, con compensazione della residua metà.

2. Interposto appello da parte della Granitex s.p.a. e nella costituzione dell'appellata V L s.r.I., che a sua volta formulava appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 193/2015 (depositata il 27 gennaio 2015), rigettava entrambi i gravami e condannava l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado nella misura di 3/4, compensando i)trimanen0/4. A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte veneta osservava: - quanto all'appello principale, che, in primo luogo, doveva ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla convenuta siccome proponibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
con riferimento al merito di tale gravame, andava confermata la statuizione risarcitoria del giudice di primo grado - comunque dedotta con l'iniziale comparsa di risposta - in conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento della controparte;
- quanto all'appello incidentale (con il quale era stato lamentato che il Tribunale aveva erroneamente addebitato alla stessa appellante in via incidentale il prezzo del materiale fornito in sostituzione di quello viziato), che il materiale oggetto della fornitura non era stato mai sostituito né poteva esserlo dal momento che la Granitex, nonostante - a suo avviso - avesse riscontrato i vizi, lo aveva fatto porre in opera e, in tal modo, aveva precluso, per sua colpa, la restituzione di quanto era tenuta al pagamento.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Granitex s.p.a., al quale ha resistito con controricorso - contenente anche ricorso incidentale, basato su due motivi - l'intimata V L s.r.l. . La ricorrente principale ha, altresì, formulato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. . I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .
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