Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3496
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L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista, in favore del personale di volo in servizio all'estero, dall'art. 8, lett. B, punto 4, del C. C. n. L. 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie a prevalente partecipazione statale, è da considerare come diaria o indennità di trasferta, in quanto Competenza che - come risulta dalla interpretazione del disposto contrattuale secondo i canoni ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - ha funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria, ancorché commisurata ad un elemento tipicamente retributivo quale lo stipendio; essa, pertanto, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è assoggettabile a contribuzione previdenziale - con la conseguenza che ne deriva in tema di Determinazione della base pensionabile (art. 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484) - non per l'intero ma solo per il cinquanta per cento. Alla piena applicabilità di tale principio, ove la suindicata maggiorazione sia stata assoggettata a contribuzione per la metà anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 1987 n. 398, di conversione del d.l. 31 luglio 1987 n. 317, non è di ostacolo l'art. 5 di tale decreto (che per i lavoratori inviati in trasferta all'estero, modificando l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, esclude l'indennità di trasferta dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta IRPEF), atteso che lo stesso art. 5 fa salva la validità e l'efficacia dei versamenti contributivi eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. ( Conf 3112/86, mass n 446120, sulla prima parte; ( Conf 3036/84, mass n 435073).*