Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 04342

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 04342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04342
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

il fallimento della medesima compagine, su istanza del P.M.. 2. La Corte d'appello di Roma, a seguito del reclamo proposto da CESD s.r.I., condivideva la valutazione del primo giudice, ritenendo che ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento dell'impresa, non potesse essere computata la forza lavoro già trasferita in virtù di un contratto di affitto di azienda, poiché la finalità conservativa perseguita dalla procedura rendeva imprescindibile che la gestione dell'azienda competesse all'impresa che alla stessa veniva ammessa.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 26 gennaio 2017, ha proposto ricorso

CESD

Corsi Editati Schede Dispense s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di

CESD

Corsi Editati Schede Dispense s.r.I.. Questa stessa sezione ha ritenuto che il ricorso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), d. Igs. 270/1999: la Corte d'appello - a dire di parte ricorrente - si è limitata a richiamare un isolato precedente della Corte di legittimità senza riflettere sulle rilevanti differenze esistenti fra cessione e affitto di azienda, in quanto l'effetto traslativo si verifica nel primo caso in maniera definitiva, nel secondo con effetti temporanei, con il conseguente diritto, in quest'ultima ipotesi, tanto dei lavoratori ad essere ricollocati al termine del periodo di affitto nella struttura organizzativa del concedente, quanto del datore di lavoro di riacquisire le maestranze in tutte le sue componenti originarie. Un simile legame, caratterizzato dal mantenimento in capo al concedente, in costanza di affitto, della titolarità del compendio aziendale e dei rapporti contrattuali che lo compongono, risulta - in tesi - di così peculiare rilievo da indurre a ritenere che le dimensioni strutturali e organizzative dell'impresa rimangano immutate e come tali debbano essere apprezzate ai fini di valutare il ricorrere delle condizioni per l'accesso all'amministrazione straordinaria.t)276r,, Né è condivisibile - continua il ricorrente - l'assunto della Corte di merito secondo cui il requisito dimensionale implica che l'imprenditore svolga un'attività dinamica e i lavoratori prestino effettivamente un'attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, giacché la norma, includendo nel novero dei rapporti lavorativi rilevanti anche quelli con i dipendenti ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, mostra di voler avere riguardo non tanto all'effettiva fruizione delle prestazioni lavorative delle maestranze aziendali, quanto piuttosto alla sostanziale titolarità dei rapporti lavorativi.
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