Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1989, n. 2795

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In tema di provvedimenti d'urgenza, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 701 cod. proc. civ., in deroga alla Competenza del pretore, prevede la Competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare. Pertanto, la Competenza del giudice istruttore non sussiste quando la causa di merito investa un diritto diverso, ancorché connesso a quello dedotto nel procedimento di urgenza. (nella specie la S.C. ha escluso la deroga alla Competenza del pretore, ritenendo che il diritto posto da un coniuge a fondamento dell'Azione cautelare proposta nei confronti dell'altro e consistente nella proprietà di parte degli oggetti depositati in una cassetta di sicurezza, nonché nella collegata pretesa alla loro restituzione, non rientra nell'oggetto della causa di separazione personale tra i coniugi, quale è identificato dall'art. 156 cod. civ. per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra gli stessi). ( Conf 7508/87, mass n 455457).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1989, n. 2795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2795
Data del deposito : 9 giugno 1989

Testo completo

In tema di provvedimenti d'urgenza, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 701 cod. proc. civ., in deroga alla Competenza del pretore, prevede la Competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio
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