Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2018, n. 03369

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2018, n. 03369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03369
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8180-2016 proposto da: SEAM S.R.L. - SOCIETA' ENERGETICA ALPI DEL MARE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato I C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA CERICO e CAUDIO DEMARIA;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA DI IMPERIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

14, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
REMNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI DUE MACELLI

66, presso lo studio dell'avvocato A B CRETTA - DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C,

- controricorrenti -

nonchè

contro

REGIONE LIGURIA, COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, COMUNE DI TRIORA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 296/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati E C per delega dell'avvocato I C, G P e G C.

FATTI DI CAUSA

1.11 Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ha respinto il ricorso della s.r.l. Seam (Società Energetica Alpi del Mare) volto a richiedere l'annullamento del provvedimento di "Autorizzazione ai sensi dell'art. Ric. 2016 n. 25461 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- 12 d.lgs n. 387 del 2003 e dell'art. 29 della legge regionale n. 16 del 2008, per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Capriolo — loc. Colombara Comuni di Molini di Triora e Triora" in favore della s.r.l. Remna;
del provvedimento con il quale la domanda di concessione e derivazione d'acqua ad uso produzione energia idroelettrica della società ricorrente non è stata ammessa all'istruttoria ed è stata ritenuta non concorrente con quella proposta dalla s.r.I Remna, in quanto non integrante un interesse pubblico speciale e prevalente idoneo a giustificarne l'ammissione in concorrenza;
la dichiarazione d'improcedibilità della richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia idroelettrica da realizzarsi nelle aree sopra indicate.

2.A sostegno della decisione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato:

2.1 in ordine alla dedotta illegittimità dell'autorizzazione unica prima della conclusione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua, i due provvedimenti sono tra di loro autonomi, indipendenti e finalizzati alla tutela d'interessi pubblici di natura diversa. L'autorizzazione unica mira a concentrare in un unico provvedimento tutti gli atti di tipo autorizzativo per l'esercizio d'impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
la concessione ha invece la diversa finalità di garantire la migliore e più razionale utilizzazione di quel particolare bene che è l'acqua pubblica, valutando comparativamente le richieste presentate. Tra i due provvedimenti c'è un nesso di strumentalità logica e funzionale ma non un vincolo di presupposizione cronologica necessaria, nel senso che l'avvio e la conclusione del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione non è condizionato al previo rilascio della Ric. 2016 n. 25461 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- concessione di derivazione, quest'ultima costituendo una condizione di efficacia ma non di validità del'autorizzazione unica. Non rileva al riguardo che l'autorizzazione unica comporti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione della infrastruttura idroelettrica in quanto per la realizzazione di questi lavori sono previsti termini di inizio (un anno) e di conclusione (tre anni) espressamente prorogabili, del tutto idonei ad evitare che possa verificarsi l'evenienza prospettata dalla parte ricorrente ovvero l'inutilità della loro esecuzione in caso di mancato rilascio della concessione.
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